Uno dei provvedimenti a più grande impatto sul sistema dei
Lavori Pubblici generato dall’entrata in vigore del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32 è indubbiamente quello relativo alla modifica
del criterio di aggiudicazione degli appalti al di sotto della
soglia comunitaria.
Con le modifiche introtte all’articolo 36 del Codice dei
contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento e
per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie comunitarie le stazioni appaltanti procedono
secondo le tre seguenti modalità:
- gli affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro sono effettuati mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
- gli affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i
lavori, o alle soglie comunitarie per le forniture e i servizi,
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti,
di almeno tre operatori economici per i lavori, e, per i servizi e
le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti;
- per i lavori di importo pari o superiore a 200.000
euro e fino alle soglie comunitarie
mediante procedura aperta così come definita all’articolo 60 del
Codice dei contratti pubblici.
C’è da aggiungere, poi, che con l’inserimento nell’articolo 36
del comma 9.bis le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione
dei contratti sotto soglia comunitaria di cui al più volte citato
artcolo 36 sulla base del criterio del minor
prezzo ma potrebbero procedere anche, previa motivazione,
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
È indubbio, quindi, che la scelta delle stazioni appaltanti, al
fine di semplificare le procedure sarà quella del criterio del
prezzo più basso ma quello che ci preme, quì sottolineare che:
- nel nuovo comma 7 dell’articolo 36 del Codice dei contratti
pubblici le linee guida ANAC n. 4 dell’1 marzo
2018 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, vengono sostituite da un nuovo
regolamento di cui all’articolo 216, comma
27-octies, introdotto dal decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, con cui sono stabilite le modalità relative alle
procedure di cui all’articolo 36, alle indagini di mercato, nonché
per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori
economici;
- nel citato articolo 216, comma 2-octies è precisato
che nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 32/2019 di un regolamento
unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione
del presente codice, le linee guida adottato in attuazione delle
previgenti disposizioni di cui all’articolo36, comma 7, rimangono
in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore
del nuovo regolamento.
A questo punto è lecito chiedersi come possono restare in vigore
le linee guida ANAC n. 4 relative agli importi superiori a 40.000
euro per i quali sono cambiate le regole del gioco ed infatti:
- la rubrica del paragrafo 5 delle citate linee guida n. 4
è la seguente “La procedura negoziata per l’affidamento di
contrattidi lavori di importo pari o superiore a 40.000,00
euroe inferiore a 150.000,00 euro
e per l’affidamentodi contratti di
servizi e forniture di importo
pari osuperiore a 40.000,00 euro
e inferiore alle soglie dirilevanza
comunitaria di cui all’art. 35”;
- al paragrafo 5.2.6. lettera e) si afferma che l’invito
deve contenere “il criterio di aggiudicazione prescelto, nel
rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del codice dei contratti
pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del
minor prezzo di cui al predetto art. 95, comma 4” mentre, con
l’entrata in vigore del d.l. n. 32/2019 la motivazione deve essere
effettuata nel caso di utilizzazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
- allo stesso paragrafo 5.2.6. lettera k) quanto
specificato relativamente alle offerte anomale non è più in linea
con quanto disposto ai nuovi commi 2, 2-bis e
2-ter dell’articolo 97 del Codice dei contratti;
- la rubrica del paragrafo 6 delle citate linee guida n. 4
è la seguente “La procedura negoziata per l’affidamento di
contrattidi lavori di importo pari
o superiore a euro 150.000,00
euro e inferiore a 1.000.000,00 euro”.
Non sarebbe il caso di chiedere all’ANAC di attualizzare
le citate linee guida al decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32?
In allegato il testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
cocordinato, del testo a fronte degli articoli modficati dal
decreto #sbloccacantieri, le linee guida ANAC, n. 4.
A cura di arch.
Paolo Oreto
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