Codice dei contratti e sblocca cantieri: Non più attuali le linee guida sui contratti sottosoglia

24/04/2019

Uno dei provvedimenti a più grande impatto sul sistema dei Lavori Pubblici generato dall’entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 è indubbiamente quello relativo alla modifica del criterio di aggiudicazione degli appalti al di sotto della soglia comunitaria.

Con le modifiche introtte all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento e per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie le stazioni appaltanti procedono secondo le tre seguenti modalità:

  • gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro sono effettuati mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
  • gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
  • per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie comunitarie mediante procedura aperta così come definita all’articolo 60 del Codice dei contratti pubblici.

C’è da aggiungere, poi, che con l’inserimento nell’articolo 36 del comma 9.bis le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti sotto soglia comunitaria di cui al più volte citato artcolo 36 sulla base del criterio del minor prezzo ma potrebbero procedere anche, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

È indubbio, quindi, che la scelta delle stazioni appaltanti, al fine di semplificare le procedure sarà quella del criterio del prezzo più basso ma quello che ci preme, quì sottolineare che:

  • nel nuovo comma 7 dell’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici le linee guida ANAC n. 4 dell’1 marzo 2018 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, vengono sostituite da un nuovo regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, introdotto dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con cui sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui all’articolo 36, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
  • nel citato articolo 216, comma 2-octies è precisato che nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 32/2019 di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida adottato in attuazione delle previgenti disposizioni di cui all’articolo36, comma 7, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.

A questo punto è lecito chiedersi come possono restare in vigore le linee guida ANAC n. 4 relative agli importi superiori a 40.000 euro per i quali sono cambiate le regole del gioco ed infatti:

  • la rubrica del paragrafo 5  delle citate linee guida n. 4 è la seguente “La procedura negoziata per l’affidamento di contrattidi lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euroe  inferiore  a  150.000,00  euro  e  per  l’affidamentodi  contratti  di  servizi  e  forniture  di  importo  pari  osuperiore  a  40.000,00  euro  e  inferiore  alle  soglie  dirilevanza comunitaria di cui all’art. 35”;
  • al paragrafo 5.2.6. lettera e) si afferma che l’invito deve contenere “il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto art. 95, comma 4” mentre, con l’entrata in vigore del d.l. n. 32/2019 la motivazione deve essere effettuata nel caso di utilizzazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
  • allo stesso paragrafo 5.2.6. lettera k) quanto specificato relativamente alle offerte anomale non è più in linea con quanto disposto ai nuovi commi 2, 2-bis e 2-ter dell’articolo 97 del Codice dei contratti;
  • la rubrica del paragrafo 6  delle citate linee guida n. 4 è la seguente “La procedura negoziata per l’affidamento di contrattidi  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  euro  150.000,00  euro e inferiore a 1.000.000,00 euro”.

Non sarebbe il caso di chiedere all’ANAC di attualizzare le citate linee guida al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32?

In allegato il testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 cocordinato, del testo a fronte degli articoli modficati dal decreto #sbloccacantieri, le linee guida ANAC, n. 4.

A cura di arch. Paolo Oreto



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