Sblocca Cantieri, Codice dei contratti e Cause da esclusione: maggiore discrezionalità alle Stazioni Appaltanti

25/04/2019

Un'irregolarità fiscale o previdenziale non definitivamente accertata "può" escludere un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di gara.

È una delle 81 modifiche che il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri) ha apportato al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti) con la quale viene aumentato il grado di incertezza (già ampio) del mondo degli appalti pubblici.

L'art. 1 dello Sblocca Cantieri modifica, infatti, l'art. 80 del Codice dei contratti, sostituendo il quinto periodo del comma 4 che diventa così:

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Una modifica che aumenterà la discrezionalità con la quale le stazioni appaltanti potranno escludere dalla gara un operatore che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. L'unica possibilità per gli operatori economici è quella di ottemperare ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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