Decreto Crescita e Sismabonus: più detrazioni fiscali anche nei comuni a rischio sismico 2 e 3

01/05/2019

Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. Decreto Crescita - leggi articolo) viene estesa la platea dei comuni che possono fruire dell'incremento della detrazione prevista per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico.

Una modifica all'art. 16, comma 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevede infatti che, nel caso di realizzazione di interventi che determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, effettuati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (prima era solo 1), mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, è prevista una detrazione dall'imposta del 75%, incrementata all'85% nel caso di interventi da cui derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, per gli acquirenti di detti immobili.

La detrazione si calcola sul prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari della detrazione possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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