Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: per i Commissari di gara la trasparenza può attendere

03/05/2019

Il Governo, nel testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, tra le tante modifiche, ha inserito, anche se parzialmente, quella richiesta dall’ANAC con atto di segnalazione n. 1 del 9 gennaio 2019 relativo alla disciplina dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L’ANAC, con il citato Atto, aveva segnalato al Governo ed al Parlamento l’opportunità di apportare urgenti modifiche alla disciplina in tema di nomina delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 77 del Codice dei contratti pubblici precisando che tale modifica era necessaria alla luce della mancata o insufficiente iscrizione, da parte dei professionisti interessati, nelle sottosezioni dell’Albo dei commissari, circostanza che renderebbe, di fatto, non attuabile la modalità di nomina dei componenti del seggio di gara prevista dalle norme sopra richiamate (leggi articolo).

L’Atto di segnalazione conteneva, alla fine, la richiesta al Governo ed al Parlamento della modifica dell’articolo dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, mediante inserimento del comma 3-bis, dal seguente tenore «3-bis. In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante».

A tale modifica richiesta dall’ANAC ha, recentemente, risposto il Governo inserendo nell'articolo 77 del Codice dei contratti pubblici, con il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. sblocca cantier), il comma 3-bis richiesto con piccole ma importanti modifiche rilevabili nel testo quì di seguito riportato: «3-bis. In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze».

Il testo del più volte citato comma 3-bis inserito dal Governo contiene le modifiche evidenziate con un testo in bold. Nel testo proposto dall’ANAC veniva indicato come soggetto che avrebbe dovuto effettuare la nomina “l’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto” responsabilizzando lo stesso al rispetto di “regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; tale parte del comma 3-bis, suggerita dall'ANAC con il più volte citato Atto di segnalazione, è stata modificata nel testo del decreto-legge n. 32/2019 con la frase molto più generica e facilmente eludibile: “tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze”. Di fatto, viene depennato dal testo qualsiasi riferimento a regole di trasparenza.

Anche se, in verità, per le opere al di sotto della soglia comunitaria la nomina dei commissari non sarà più necessaria visto che il criterio di aggiudicazione utilizzato sarà, in pratica, soltanto quello del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale, sarebbe interessante capire il perché sia stato modificato il testo proposto dall’ANAC depennando quelle regole di trasparenza che dovrebbero essere, sempre, necessarie.

A cura di arch. Paolo Oreto



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