L’
Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione n. 213/E
dell’8 agosto scorso recante “Interpello - ART. 11, legge 27 luglio
2000, n. 212.- Interpretazione della nota II bis, Tariffa, I Parte,
allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 - cessione nuda proprietà -
agevolazioni prima casa - decadenza.”, precisa che la
cessione (soggetta ad IVA o ad Imposta di Registro)
della
nuda proprietà di un immobile adibito ad abitazione principale
del cedente, avvenuta entro 5 anni, determina la decadenza dalle
agevolazioni fiscali ottenute per l’acquisto della “
prima
casa” stessa.
Nella citata risoluzione è precisato che, nel caso di vendita della
sola nuda proprietà di un’abitazione nei 5 anni dall’acquisto, la
decadenza dai benefici “prima casa”, di cui alla nota II-bis
dell`art.1 della tariffa, parte prima, del DPR n. 131/1986,
comporta:
- il recupero, da parte degli Amministrazione finanziaria, nel
caso di vendita soggetta ad IVA, della differenza tra l’IVA con
aliquota ordinaria, applicabile in assenza di agevolazioni alle
cessioni di abitazioni non di lusso pari al 10% e quella versata al
momento dell’acquisto dell’unità abitativa con i requisiti “prima
casa pari al 4%, ovviamente nel limite del valore della nuda
proprietà;
- l’applicazione di una sanzione, in misura pari al 30% di tale
differenza, e di eventuali interessi di mora.
L’Agenzia delle Entrate, nella citata risoluzione, ha anche
confermato che, poiché il cedente ha utilizzato l’immobile come
propria abitazione per la maggior parte del periodo intercorrente
tra l’acquisto ed il trasferimento della nuda proprietà,
l’operazione in argomento non genera una plusvalenza tassabile, ai
sensi dell`art. 67, comma 1, lett. b, del DPR n. 917/1986.
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