È entrato in vigore il 6 maggio scorso per le nuove
costruzioni il Decreto Ministero dell'Interno 25
gennaio 2019 recante "Modifiche ed integrazioni
all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme
di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione"
con il quale parte una vera e propria rivoluzione per i condomini
con nuove norme più stringenti.
Le nuove regole sono entrate in vigore il 6 maggio 2019 per le
nuove costruzioni, mentre per gli edifici di civile abitazione
esistenti entreranno in vigore con le seguenti scadenze:
- entro il 6 maggio 2021 per le disposizioni riguardanti
l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione
manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per
scopi di emergenza;
- entro il 6 maggio 2020 per le restanti disposizioni.
Per gli edifici di civile abitazione esistenti entro il
6 maggio 2019 soggetti agli adempimenti di prevenzione
incendi di cui al DPR n. 151/2011, viene
comunicato al Comando dei vigili del fuoco l'avvenuto adempimento
ai suddetti adeguamenti, all'atto della presentazione della
attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
Entrando nel dettaglio, la nuova norma prevede 4 Livelli di
Prestazione (L.P.) a cui corrispondono diversi adempimenti:
- L.P. 0 - per edifici di altezza compresa tra 12 e
14 metri;
- L.P. 1 - per edifici di altezza compresa tra 24 e
54 metri;
- L.P. 2 - per edifici di altezza compresa tra 54 e
80 metri;
- L.P. 3 - per edifici di altezza oltre 80
metri o, indipendentemente dall'altezza, se con più
di 1000 occupanti.
Per gli edifici di altezza superiore a 24 m, qualora siano
presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e
comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e
funzionali (quali ad es. impianti produzione calore, autorimesse,
gruppi elettrogeni ecc…), dovrà essere adottato un livello di
prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di
comunicazione.
La regola tecnica prevede per ogni livello di prestazione
compiti e funzioni per il responsabile dell'attività e gli
occupanti, le misure da attuare in caso d’incendio (L.P. 0), le
misure antincendio preventive, la pianificazione dell’emergenza e
il centro di gestione dell'emergenza (L.P. 3).
Livelli di Prestazione 0 - 12 m ≤ h < 24
m
Compiti del Responsabile dell'attività:
- identifica le misure standard da attuare in caso
d’incendio;
- fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in
caso d’incendio;
- espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni
da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di
emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso
d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso
d’incendio;
- mantiene in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e
delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di
controllo ed interventi di manutenzione;
Compiti degli Occupanti
In condizioni ordinarie:
- osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati
nel foglio informativo;
- non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l’efficacia
delle misure di protezione attiva e passiva.
In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nel foglio
informativo.
Misure da attuare in caso d’incendio
Le misure standard da attuare in caso d’incendio consistono
nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:
- istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da
fornire per consentire un efficace soccorso;
- azioni da effettuare per la messa in sicurezza di
apparecchiature ed impianti;
- istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla
presenza di persone con limitate capacità motorie, ove
presenti;
- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso
di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da
utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005;
In attività caratterizzate da promiscuità strutturale,
impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da
responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza
delle singole attività devono tenere conto di eventuali
interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali
attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti
indicanti le vie d’esodo, installate in punti opportuni ed essere
chiaramente visibili.
Livelli di Prestazione 1 - 24 m < h ≤ 54
m
Compiti del Responsabile dell'attività:
Organizza la gestione della sicurezza antincendio
attraverso:
- predisposizione e verifica periodica della pianificazione
d’emergenza;
- informazione agli occupanti su procedure di emergenza da
adottare in caso d’incendio e sulle misure antincendio preventive
che essi devono osservare;
- mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi,
attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando
verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando
gli esiti in un registro dei controlli;
- esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante
divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per
l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante
istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio; tali
istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su
esplicita richiesta dell’assemblea o qualora l’Amministratore lo
ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue
fermo restando l’utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme
alla normativa vigente;
- verifica, per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti,
delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
- adozione delle misure antincendio preventive.
Compiti degli Occupanti
In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della
gestione della sicurezza antincendio, in particolare:
- osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal
Responsabile dell'attività/ Amministratore;
- non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l’efficacia
delle misure di protezione attiva e passiva.
In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nella
pianificazione di emergenza, in particolare:
- attuano le procedure di allarme e comunicazioni;
- attuano l’evacuazione secondo le procedure della pianificazione
di emergenza.
Misure antincendio preventive (sono fatti salvi gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente, per le aree indicate
al punto 3 del D.M. 16 maggio 1987, individuate quali luoghi di
lavoro)
Le misure antincendio previste consistono in:
- corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle
sostanze infiammabili liquide e gassose;
- mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e
sicuramente fruibili;
- corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra
compartimenti;
- riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’ uso
di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in
aree ove sia vietato, divieto di impiego di apparecchiature
elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...);
- gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle
sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare: operazioni
pericolose (es. lavori a caldo, …), temporanea disattivazione
impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di
compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose
(es. solventi, colle, infiammabili);
- valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle
strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate,
all’isolamento termico e acustico e agli impianti.
Pianificazione dell’emergenza (in attività
caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei
sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività
diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività
devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le
attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste
planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d’esodo, installate
in punti opportuni ed essere chiaramente visibili)
La pianificazione dell'emergenza può essere limitata
all'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali
informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con
avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più
opportune.
Essa deve riguardare:
- istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da
fornire per consentire un efficace soccorso;
- informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute
sul posto
- azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di
apparecchiature ed impianti;
- istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla
presenza di persone con limitate capacità motorie, ove
presenti;
- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso
di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da
utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005.
Ove presente l’impianto rivelazione automatica o manuale
dell’incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di
impiego e attivazione dell’allarme.
Livelli di Prestazione 2 - 54 m ≤ h < 80
m
I compiti del responsabile dell'attività sono gli stessi del
livello di prestazione 1 ed in aggiunta prevede l’installazione di
un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con
indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola
d’arte.
Anche per gli occupanti i compiti sono gli stessi del livello di
prestazione 1.
Misure antincendio preventive
Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 1 ed in
aggiunta un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio
con indicatori di tipo ottico ed acustico.
Pianificazione dell’emergenza
In aggiunta a quanto previsto per il livello di prestazione 1,
la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di
attivazione e diffusione dell’allarme.
Livelli di Prestazione 3 - h > 80 m o,
indipendentemente dall'altezza, se con più di 1000
occupanti.
I compiti del responsabile dell'attività sono gli stessi del
livello di prestazione 2 ed in aggiunta:
- predispone centro di gestione dell'emergenza;
- designa il Responsabile della gestione della sicurezza
antincendio;
- designa il Coordinatore dell’emergenza (soggetto in possesso di
attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di
rischio elevato ex DM 10 marzo 1998);
- prevede l’installazione di un impianto EVAC a regola
d’arte.
Responsabile della gestione della sicurezza
antincendio (può coincidere anche con il Responsabile
dell'attività)
Pianifica e organizza le attività della gestione della sicurezza
antincendio di seguito indicate:
- predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle
misure antincendio preventive;
- aggiorna la pianificazione dell’emergenza;
- controllo periodico delle misure di prevenzione adottate;
- fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie
informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione
dell’emergenza;
- segnala al Responsabile dell'attività le non conformità e le
inadempienze di sicurezza antincendio.
Coordinatore dell’emergenza
Sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e
delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i
responsabili delle squadre dei soccorritori.
- se presente in posto, collabora alla gestione dell’emergenza
presso il centro di gestione dell'emergenza;
- se non presente in posto, deve essere immediatamente reperibile
secondo le procedure di pianificazione di emergenza.
Occupanti
I compiti sono gli stessi del livello di prestazione 2.
Misure antincendio preventive
Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed in
aggiunta i seguenti:
- centro di gestione dell'emergenza;
- Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC)
realizzato a regola d’arte.
Pianificazione emergenza
In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianificazione
dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione del
centro di gestione dell’emergenza.
Centro di gestione dell'emergenza
Il centro di gestione dell’emergenza è un locale utilizzato per
il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di
emergenza e può essere costituito in locale anche ad uso non
esclusivo (es. portineria, reception, centralino, ...).
Il centro di gestione dell’ emergenza deve essere fornito almeno
di:
- informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es.
pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri
telefonici...);
- centrale gestione sistema EVAC;
- centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini
antincendio, ove presenti;
Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente
individuato da apposita segnaletica di sicurezza.
In allegato il DM con la nuova regola tecnica.
A cura di Redazione
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