Agenzia delle Entrate: Circolare con elenco delle violazioni formali definibili

17/05/2019

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 15 maggio 2019, n. 11/E avente ad oggetto “Definizione agevolata delle irregolarità formali - Articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 - Chiarimenti” interviene con chiarimenti relativamente alla definizione agevolata delle violazioni formali anche se non sono state corrette tutte le irregolarità.

La circolre fa seguito al Provvedimento del 15 marzo 2019 e alla risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 (con cui è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento).

Più tempo rispetto al termine del 2 marzo 2020 per chi riceve un invito da parte dell’ufficio, che potrà usufruire, in presenza di un giustificato motivo (per esempio se non è riuscito a individuare tutte le violazioni formali commesse) di ulteriori 30 giorni dalla ricezione, ad esempio, di una lettera di compliance per mettersi in regola. Ciò, naturalmente, a patto che abbia provveduto, entro il termine del 31 maggio 2019, al versamento della prima o unica rata. In particolare il documento di prassi si sofferma sull’ambito oggettivo di applicazione della misura, elencando le infrazioni, inosservanze e omissioni di natura formale ammesse alla definizione e quelle che - così come le violazioni sostanziali - restano fuori dalla definizione agevolata.

Quali sono le violazioni definibili - La regolarizzazione riguarda le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse, entro il 24 ottobre 2018, in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sulle attività produttive, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alle fonte e crediti d’imposta, che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all'esercizio dell’attività di controllo. Tra le violazioni definibili rientrano l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, la mancata o incompleta restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia, la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari, l’omessa comunicazione della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.

Quando è esclusa la regolarizzazione - Sono escluse dalla definizione agevolata le violazioni sostanziali, ossia quelle che hanno inciso sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo. Non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione: l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, in quanto l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche in assenza di imposta dovuta, l’omessa presentazione del modello F24 con saldo pari a zero, l’indicazione di componenti negativi indeducibili come nell’ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti, la mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo, l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta.

La rimozione delle irregolarità - Ai fini del perfezionamento della definizione, oltre al versamento delle somme dovute, è necessario provvedere, entro il 2 marzo 2020, alla rimozione delle infrazioni compiute. Qualora il contribuente non abbia rimosso in buona fede tutte le irregolarità commesse, ha la possibilità di provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, se il contribuente riceve una lettera di compliance il 5 luglio 2019 con la segnalazione di una violazione formale relativa al periodo d’imposta 2017, l’irregolarità può essere rimossa al più tardi entro il 2 marzo 2020, purché entro il 31 maggio 2019 sia già stato effettuato il versamento della prima o unica rata per lo stesso periodo d’imposta. Se invece la lettera viene ricevuta il 28 febbraio 2020, il contribuente ha a disposizione 30 giorni per rimuovere la violazione purché il versamento per il 2017 sia stato effettuato in tutto o in parte entro il 31 maggio 2019. L’omessa rimozione di tutte le violazioni non pregiudica il perfezionarsi della definizione per le altre violazioni correttamente regolarizzate all’interno dello stesso periodo d’imposta. In alcuni casi non è necessario procedere alla rimozione, come per le violazioni del principio di competenza, se non incidono sull’imposta dovuta o per l’omessa presentazione delle liquidazioni periodiche Iva purché i dati siano confluiti nella dichiarazione Iva annuale.

Modi e tempi per la definizione agevolata delle violazioni formali – La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

La circolare, dopo la premessa contiene i seguenti 7 paragrafi:

  1. Ambito soggettivo
  2. Ambito oggettivo
  3. Esclusioni
  4. Adempimenti dei contribuenti
  5. Perfezionamento della regolarizzazione
  6. La regolarizzazione delle violazioni formali in presenza di processi verbali di constatazione e nell’ipotesi di controversia tributaria pendente
  7. Proroga dei termini di decadenza

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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