L'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con la
Determinazione n. 1 del 19 gennaio 2006 definisce nuove regole per
l'affidamento dei servizi di ingegneria di importo inferiore a
100.000 euro.
Il provvedimento fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni per
l'applicazione dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza sanciti dalla Legge
comunitaria n. 62/2005. Prima di tale legge, che ha modificato
l'art. 17 della Legge 11 febbraio n. 109/1994 (Merloni), gli
incarichi di progettazione sotto i 100.000 euro potevano essere
affidati ad un professionista di fiducia.
A seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea, il
legislatore nazionale, con la Legge 18 aprile 2005, n. 62, ha
proceduto alla modifica dell'art. 17 della Legge 11 febbraio 1994,
n. 109 stabilendo che per l'affidamento di incarichi di
progettazione ovvero di direzione dei lavori, il cui importo
stimato è inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il
tramite del responsabile del procedimento, possono procedere
all'affidamento nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Affinché sia assicurata una concreta concorrenza, occorre pertanto
garantire il rispetto della par condicio nei confronti di
tutti i concorrenti in ordine alla valutazione comparativa dei
requisiti da essi posseduti e verificare l'assenza di clausole che
producano un effetto preclusivo all'accesso dei potenziali
concorrenti all'appalto.
Peraltro, in ordine alla possibilità di istituire un elenco di
professionisti presso le singole stazioni appaltanti l'Autorità
rileva come lo stesso possa ritenersi ammissibile nei limiti in cui
vengano previsti idonei meccanismi riguardanti il relativo
aggiornamento periodico, anche semestrale, in modo che risulti
garantito ai professioni in possesso dei prescritti requisiti il
diritto di iscriversi all'albo stesso, senza limitazioni
temporali.
Quando l'amministrazione intenda effettuare la scelta di istituire
l'albo di professionisti, deve preliminarmente garantire,
tra l'altro:
- il principio della rotazione;
- il divieto di cumulo degli incarichi;
- la correlazione dell'esperienza pregressa alle tipologie
progettuali.
Relativamente al principio della parità di trattamento viene
tradotto nell'obbligo di instaurare apposita procedura negoziata,
in analogia a quanto prescritto dall'articolo 78 del D.P.R. n.
554/1999 e s.m.i., nella quale si procede alla comparazione dei
requisiti posseduti da tutti i concorrenti, con applicazione, per
ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi.
I requisiti richiesti ai partecipanti alla selezione dovranno
essere proporzionali all'incarico da affidare, con ciò escludendosi
la possibilità di richiedere i requisiti previsti per incarichi
appartenenti a fasce di importo superiore a 100.000 euro.
In conclusione i servizi di ingegneria di importo inferiore a
100.000 euro devono essere affidati previo esperimento di una
procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere preceduta
dalla pubblicazione di un avviso, divulgato con modalità adeguate
alla rilevanza dell'affidamento, tenendo anche conto del contesto
ambientale e di mercato nel quale operano le stazioni appaltanti,
quali ad esempio l'Albo pretorio, il sito internet (ove
disponibile), ovvero l'Albo della stazione appaltante e diffuso ai
rispettivi Ordini professionali, al fine di raggiungere la più
ampia sfera di potenziali professionisti interessati
all'affidamento.
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