NUOVA CIRCOLARE DELLA RAGIONERIA DELLO STATO

07/09/2007

La Ragioneria generale dello Stato ritorna sui pagamenti superiori a 10.000 Euro effettuati dalle Pubbliche amministrazioni con la circolare 4 settembre, n. 29 recante “Articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizione sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni - Ulteriori istruzioni applicative.”.
Con la nuova circolare n. 29 viene precisato, differentemente a quanto indicato nella precedente circolare n. 28, che le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare pagamenti superiori a 10.000 euro, devono limitarsi a chiedere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con schema individuato nell’ allegato “A” alla circolare n. 28), ai sensi del DPR n. 445/2000, resa dal beneficiario, da accludere al mandato di pagamento, dalla quale risulti l’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, oppure lo stato e l’ammontare delle somme eventualmente dovute.
Tale dichiarazione deve essere acquisita non oltre 20 giorni prima della data di emissione del mandato di pagamento da parte dell’Amministrazione competente.

La precedente circolare n. 28 dei primi del mese di agosto aveva precisato che le Amministrazioni dovevano effettuare la verifica dell’eventuale morosità del beneficiario del pagamento superiore a 10.000 Euro, tramite l’agente di riscossione Equitalia S.p.a., utilizzando, a tal fine, preferibilmente, le più economiche e veloci procedure telematiche (ad. es. posta elettronica), oltre ai tradizionali strumenti di comunicazione (servizio postale, telefax, ecc...).
Ma Equitalia, la società che gestisce il servizio pubblico di riscossione, ha precisato che, sino all’emanazione del regolamento attuativo, non avrebbe potuto fornire le informazioni sui debiti dei beneficiari dei pagamenti pubblici e le domande già presentate, nel mese di agosto, dagli Enti Pubblici (circa mille) resteranno inevase sino a quel momento.
Ecco i motivi della nuova circolare che precisa testualmente “In attesa del previsto regolamento di attuazione e sino all’emissione dello stesso, esigenze di semplificazione nonché di economicità e celerità amministrative conducono, senz’altro, a preferire e privilegiare l’utilizzo della dichiarazione sostitutiva rispetto alla verifica, da espletare presso gli agenti di riscossione, volta ad acclarare l’esistenza di eventuali inadempimenti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento aventi un ammontare complessivo pari almeno a diecimila euro.”.
Soltanto nel caso di omessa dichiarazione sostitutiva, l’Amministrazione interessata, prima di procedere al pagamento, deve aver provveduto ad effettuare una specifica verifica presso Equitalia S.P.A. utilizzando la posta elettronica (rapporti.pa@equitaliaonline.it) o il telefax (+39 06 98958407 0 + 39 06 98958404).

Nella circolare viene, anche, precisato che in caso di pagamenti aventi carattere periodico a favore dello stesso beneficiario, la dichiarazione sostitutiva deve essere opportunamente rimodulata, allo scopo di evitare la replica di identiche dichiarazioni a fronte di ogni singolo pagamento, integrando il facsimile, allegato alla circolare n. 28 con la seguente dichiarazione “DICHIARA infine, che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata.”

Ricordiamo, per ultimo, che la circolare n. 28 aveva precisato che non vi sono dubbi circa l’immediata applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, che sono, pertanto, già pienamente efficaci.
E’ stato, infatti, precisato che il Regolamento in corso di emanazione non incide sulla vigenza della disposizione normativa, ma è volto a disciplinare le modalità attuative della stessa. L’operatività del Regolamento è stata specificata dalla Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Basilicata, nella Deliberazione n. 10/2007 del 14 maggio 2007, nella quale è stato affermato che lo stesso dovrà specificare “le modalità di attuazione del precetto, ma non potrà mai incidere sul contenuto dell’obbligo normativamente imposto, in presenza di una fattispecie già sufficientemente delineata”. La norma è da ritenersi immediatamente operativa anche in assenza del regolamento di attuazione.

A cura di Paolo Oreto


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