Sul supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta ufficiale della
Regione siciliana n. 22 del 17 maggio 2019 è stata pubblicata la
legge 6 maggio 2019, n. 5 recante
“Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria
semplificata.”. La nuova legge è costituita da 14
articoli che, in pratica ricalcano, con piccole modifiche,
il Decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31 recante “Regolamento recante
individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria
semplificata”.
La legge regionale conferma, poi, l'elenco degli interventi ed
opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e
che riportiamo di seguito:
- A.1. Opere interne che non alterano
l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini
urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della
destinazione d’uso;
- A.2. interventi sui prospetti o sulle
coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli
eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle
caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e
delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci,
tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di
manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o
sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività
economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici,
parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di
coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli
edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti
emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di
copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad
autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o
di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni
vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e
c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici;
- A.3. interventi che abbiano finalità di
consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi
che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai
fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle
caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di
rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio;
- A.4. interventi indispensabili per
l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione
di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a
60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la
realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo
spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti
consimili;
- A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio
di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo
edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati
di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su
prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in
posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si
tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli
edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i
beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a),
b) e c) del Codice limitatamente, per quest’ultima, agli immobili
di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi
compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei
centri o nuclei storici;
- A.6. installazione di pannelli solari
(termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove
posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli
spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o
fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella
configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli
edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della
falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui
all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- A.7. installazione di micro generatori
eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro
non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i
beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a),
b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici;
- A.8. interventi di adeguamento funzionale
di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la
sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per
tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati
all’installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione
elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di
altezza non superiori a cm 50;
- A.9. installazione di dispositivi di
sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;
- A.10. opere di manutenzione e adeguamento
degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti
esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti
di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle
caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture
preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
- A.11. opere di urbanizzazione primaria
previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove
oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e
gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano
paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice;
- A.12. interventi da eseguirsi nelle aree
di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche
degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di
spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a
verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del
terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o
totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti
accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale,
l’installazione di serre ad uso domestico con superficie non
superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino
i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
- A.13. interventi di manutenzione,
sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o
di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione
sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel
rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e
delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai
sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c)
limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici;
- A.14. sostituzione o messa a dimora di
alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private,
eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie
autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei
luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui
all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma
l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
- A.15. fatte salve le disposizioni di
tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche
prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse
archeologico di cui all’art. 149, comma 1, lettera m) del Codice,
la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che
non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno
e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi
completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate
e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza
manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio
di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel
sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati
per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico
interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti
emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle
infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la
realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40
cm;
- A.16. occupazione temporanea di suolo
privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di
strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza
opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli,
eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di
svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120
giorni nell’anno solare;
- A.17. installazioni esterne poste a
corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive,
sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente
amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento,
manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture
leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture
stabilmente ancorate al suolo;
- A.18. installazione di strutture di
supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche,
con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di
idrocarburi;
- A.19. nell’ambito degli interventi di cui
all’art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su
impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale;
installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in
muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili,
realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con
superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e
semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere
murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti
l’esercizio dell’attività ittica; interventi di manutenzione della
viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la
struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di
manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi
funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con
materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli
amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per
informazione turistica o per attività didattico-ricreative;
interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle
aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o
arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o
pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree
risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;
- A.20. nell’ambito degli interventi di cui
all’art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche
selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore;
interventi di contenimento della vegetazione spontanea
indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche
esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità
pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o
adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività
agro-silvo-pastorali e funzionali alla gestione e tutela del
territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato
e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione
forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del
Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento
della viabilità forestale;
- A.21. realizzazione di monumenti, lapidi,
edicole funerarie ed opere di arredo all’interno dei cimiteri;
- A.22. installazione di tende parasole su
terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
- A.23. installazione di insegne per
esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata
all’interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile
a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già
legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e
collocazione. L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le
insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità
variabile;
- A.24. installazione o modifica di
impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti
radioelettrici, di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche
aeree;
- A.25. interventi di manutenzione degli
alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli
interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva,
finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non
comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della
morfologia del corso d’acqua; interventi di manutenzione e
ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle
acque e delle opere idrauliche in alveo;
- A.26. interventi puntuali di ingegneria
naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla
conservazione del suolo che prevedano l’utilizzo di piante
autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di
origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;
- A.27. interventi di manutenzione o
sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture
amovibili esistenti situate nell’ambito di strutture ricettive
all’aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica,
eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei
materiali e delle finiture esistenti;
- A.28. smontaggio e rimontaggio periodico
di strutture stagionali munite di autorizzazione
paesaggistica;
- A.29. interventi di fedele ricostruzione
di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di
calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte
crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione
per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la
consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a
condizione che l’intervento sia realizzato entro dieci anni
dall’evento e sia conforme all’edificio o manufatto originario
quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione
degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di
sicurezza degli impianti tecnologici;
- A.30. demolizioni e rimessioni in
pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti
repressivi di abusi;
- A.31. opere ed interventi edilizi
eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici
che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto
ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni
dell’area di sedime.
Restano, anche, confermati, nell'allegato B i 42 interventi
soggetti a procedura semplificata, praticamente identici a quelli
individuati dal D.P.R. n.
31/2017.
Ricordiamo che il 6 aprile 2017 è entrato in vigore il
già citato D.P.R. n. 31/2017 con cui è stato approvato il
regolamento rubricato “Individuazione degli interventi esclusi
dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura
autorizzatoria semplificata” che ha abrogato e sostituito il
precedente D.P.R. n. 139/2010, e che, almeno in parte, ha trovato
immediata applicazione anche nell'ordinamento regionale siciliano
con la Circolare n. 32334/2017
dell'Assessorato dei Beni Culturali della Regione Siciliana con cui
erano state fornite le prime istruzioni relative agli interventi
non soggetti ad autorizzazione paesaggistica previsti dal DPR n.
31/2017. Stabiliva, infatti l'articolo 13, comma 3, del D.P.R.
31/2017 che l'esonero dall'obbligo di autorizzazione delle
categorie di opere e interventi di cui all'allegato A si applica
immediatamente in tutto il territorio nazionale, fermo
restando i l rispetto delle competenze delle Regioni a Statuto
speciale; tale ultimo inciso fa riferimento alla diversa
organizzazione degli uffici e delle competenze, in materia di beni
culturali e tutela del paesaggio, presente nelle Regioni a statuto
speciale rispetto alle Regioni a statuto ordinario.
Tra le innovazioni più rilevanti, anche per la sua efficacia
immediata nell'ordinamento regionale siciliano, è l'individuazione
di 31 tipologie di interventi "di lieve entità", elencati
nell'Allegato A al DPR, che se eseguiti in aree vincolate, e se non
vietati da specifiche prescrizioni d'uso contenute nei piani
paesaggistici o nei provvedimenti di vincolo, non sono soggetti ad
autorizzazione paesaggistica.
Il regolamento individua, poi, ulteriori 42 tipologie di
interventi, elencati nell'Allegato B allo stesso D.P.R, che se
eseguiti in aree vincolate, e sempre che non siano vietati da
specifiche prescrizioni d'uso contenute nei piani paesaggistici o
nei provvedimenti di vincolo, sono soggetti al procedimento
autorìzzatorio semplificato.
A questi si aggiunge la possibilità di sottoporre ad
autorizzazione paesaggistica semplificata le istanze di rinnovo di
autorizzazioni scadute da non più di un anno ed inerenti ad
interventi in tutto o in parte non eseguiti, purché il progetto sia
conforme all'autorizzazione già rilasciata.
Qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni
progettuali che comportino interventi di non lieve entità, si
applica, invece, il procedimento autorizzatorio ordinario.
In allegato la legge regionale 6 maggio 2019, n.
5 che contiene, anche i seguenti allegati:
- Allegato A - Interventi ed opere in aree
vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica;
- Allegato B - Elenco interventi di lieve entità
soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato;
- Allegato C - FACSIMILE istanza di
autorizzazione paesaggistica con "procedimento semplificato";
- Allegato D - Relazione paesaggistica
semplificata
A cura di Redazione
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