Investimenti e consumi: Meno tasse con pensioni dall’estero e residenza in Italia

03/06/2019

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 31 maggio, prot. 167878 ha predisposto le disposizioni attuative per favorire investimenti e consumi, nonché il radicamento nei nostri Comuni del Mezzogiorno con precise caratteristiche demografiche che la legge di bilancio per il 2019 ha introdotto con una disciplina fiscale di favore per le persone fisiche non residenti “a riposo” che percepiscono redditi da pensione di fonte estera e scelgono di venire a vivere in uno dei comuni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia che contano una popolazione inferiore a 20mila abitanti (articolo 1, comma 273, legge 145/2018 che ha inserito nel Tuir l’articolo 24-ter).

Una grande opportunità per alcuni comuni del Sud per attrarre investimenti che potrebbero, anche, attrarre un turismo aggiuntivo specialmente in quei comuni che iniziano a fare già i primi passi in un turismo che dovrebbe avere grande attenzione da parte degli enti locali che dovrebbero utilizzare questa opportunità.
Il provvedimento 31 maggio 2019 detta regole e modalità di applicazione e revoca del regime opzionale, cessazione degli effetti, versamento dell’imposta sostitutiva del 7%, indicando altresì la fonte informativa per individuare quali siano i Comuni aventi le caratteristiche previste dall’articolo 24-ter, comma 1, Tuir.
Gli interessati, che dovranno risultare non essere stati residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti al trasferimento, potranno, in alternativa al regime ordinario - perché, ricordiamo, si tratta di una scelta da parte del contribuente - versare sui redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, un’imposta sostitutiva calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione.
Modalità di esercizio dell’opzione - L’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui i pensionati provenienti dall’estero trasferiscono la residenza fiscale in uno dei comuni del Mezzogiorno ed è efficace a decorrere da quel momento.
Nella dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà indicare:

  • lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi d’imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione
  • la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale
  • gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva (comma 8, articolo 24-ter del Tuir)
  • lo Stato di residenza del soggetto estero erogante il reddito di pensione
  • l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva del 7%. 

Per conoscere la popolazione del Comune in cui si sceglie di trasferire la residenza fiscale, ai fini del regime opzionale, fa fede il dato che risulta dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istituto nazionale di statistica (Istat) in relazione al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione.
L’opzione rimane efficace, anche qualora a partire dal secondo periodo d’imposta di validità, il contribuente trasferisca la residenza in un altro Comune “agevolato”.
Cessazione degli effetti, revoca dell’opzione, decadenza dal regime . Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero cessano, in ogni caso, decorsi i cinque anni successivi al periodo d’imposta in cui è stata esercitata l’opzione.
Il contribuente può revocarla in uno dei periodi d’imposta successivi a quello di esercizio, comunicando la revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo d’imposta di validità dell’opzione.
Il contribuente, invece, decade dal regime nei seguenti casi:

  • qualora vengano meno i requisiti richiesti
  • omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi
  • trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli “agevolati”
  • trasferimento della residenza fiscale all’estero.

L’opzione è inefficace laddove, in esito ad attività di controllo, sia accertata la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l’esercizio dell’opzione.
Attenzione, la revoca della scelta e la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.
Versamento dell’imposta - Per ciascun periodo d’imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, coloro che hanno esercitato l’opzione per la tassazione agevolata devono versare, in un’unica soluzione, l’imposta sostitutiva dovuta, calcolata in via forfettaria con l’aliquota del 7% sui redditi prodotti all’estero.
Con una successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello di versamento e saranno dettate le istruzioni per la compilazione dell’F24.

                                                   A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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