06/06/2019
Quali sono le responsabilità del direttore dei lavori per la realizzazione di opere abusive nel caso in cui abbia rassegnato le sue dimissioni prima del completamento delle opere?
Ha risposto la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24253 del 31 maggio 2019 che ha aperto nuovi scenari e interessanti indicazioni ai direttori dei lavori. La questione riguarda la condanna di un direttore dei lavori di opere realizzate in totale difformità o, comunque, in variazione essenziale, dal progetto approvato con permesso di costruire. In particolare, la Corte di appello aveva condannato il direttore dei lavori nonostante avesse rassegnato le sue dimissioni in data antecedente al sopralluogo effettuato con la quale era stata confermata l'opera edilizia non ancora ultimata.
La Cassazione, confermando la tesi di appello, ha affermato che le dimissioni rassegnate dal direttore dei lavori non lo esonerano dalle sue responsabilità, per 3 diverse motivazioni:
In allegato la sentenza completa della Cassazione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it