Mentre siamo in attesa che il
Nuovo regolamento di attuazione ed
esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture (D.Lgs. n. 163/2006) approvato dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 luglio scorso, sia
esitato, così come previsto al comma 3 dell’articolo 5 del Codice
dei Contratti (D.Lgs.n. 163/2006), dal
Consiglio di Stato
che avrebbe dovrà esprimersi entro 45 giorni e dopo la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del II Decreto correttivo,
nuove nubi si addensano sul Codice dei Contratti che sembra non
aver pace.
Il Ministro delle Infrastrutture
Antonio Di Pietro parla già
di un
terzo decreto correttivo in cui inserire la norma
relativa alla stazione unica appaltante.
Il Ministro ha precisato: “Presenterò, nel prossimo decreto
correttivo, la norma che preveda anche la stazione appaltante unica
a livello regionale. Una struttura per la trasparenza ed il
controllo sugli appalti pubblici e le infiltrazioni mafiose che in
essi tendono ad insidiarsi determinando anche gravi ripercussioni
per l’economia pubblica e l’imprenditoria privata.”
C’è da dire, in verità, che la stazione unica appaltante esiste già
da alcuni anni nella Regione Siciliana e non sembra che abbia dato
i risultati sperati. Sembra, comunque, che il problema legato alla
normativa sugli appalti non troverà pace per alcuni anni ancora,
fin quando non saranno sistemate tutte le questioni legate
principalmente alle competenze Stato-Regioni.
Ma vogliamo essere fiduciosi e con l’occasione ricordiamo che dopo
il parere del Consiglio di Stato, il nuovo regolamento sarà
adottato con Decreto del Presidente della Repubblica ma entrerà in
vigore soltanto dopo 180 giorni dopo la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale e ciò al fine di dare la possibilità ai soggetti
interessati di studiare un documento di oltre 300 pagine.
Con l’occasione alleghiamo alla presente il testo della Relazione
illustrativa di accompagnamento al Secondo Decreto correttivo al
Codice dei contratti (D.Lgs. n. 113/2006) da cui è possibile
evincere le motivazioni che hanno generato i cinque articoli del
Decreto Legislativo stesso.
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