14/06/2019
Con l’inserimento del comma 27-octies nell’articolo 216 del vigente Codice dei contratti, il Governo ha deciso di disciplinare l’emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice. Il nuovo comma 27-octies prevede l’emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione (vale a dire entro il 16 ottobre 2019), di un regolamento “unico” di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice.
Nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento unico, nello stesso comma 27-octies, è previsto che continuano ad applicarsi (più precisamente la norma dispone che “rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore” del regolamento unico) le linee guida e i decreti disciplinanti le seguenti materie, emanati in attuazione delle disposizioni (previgenti) del Codice:
Il testo finale approvato in via definitiva da Camera e Senato contiene tre integrazioni e precisamente una prima integrazione in cui è precisato che la succitata permanenza in vigore dei decreti e delle linee guida precedentemente individuati è disposta in quanto compatibili con il Codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.
Con una seconda integrazione vengono individuati i contenuti del nuovo regolamento unico, prevedendo che lo stesso reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:
L’ultima integrazione prevede - al fine di evitare sovrapposizioni tra le linee guida attualmente vigenti e le disposizioni del nuovo regolamento unico - che, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo regolamento unico cessano di avere efficacia le linee guida emanate dall’ANAC (ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice) vertenti sulle materie testé elencate nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal nuovo regolamento unico.
Nulla si dice, invece, di tutti quegli altri provvedimenti già emanati da vari ministeri che non potranno essere abrogati da un regolamento attuativo (se non espressamente previsto dalla legge) che resteranno in vigore affiancando il nuovo Regolamento.
Tutti gli altri provvedimenti già emanati, visto che la loro abrogazione non è prevista da nessuna parte, resteranno, ovviamente, in vigore e affiancheranno quello che potrebbe essere battezzato “Regolamento non unico”.
Per maggiore chiarezza, riferendoci al testo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 coordinato sino al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 nel testo definitivamente approvato da Camera e Senato, abbiamo costruito la tabella degli 83 provvedimenti attuativi emanati e da emanare, colorando in maniera diversa i provvedimenti che abbiamo raggruppato nelle seguenti 6 tipologie:
Da questa semplice analisi ci rendiamo immediatamente conto che le situazioni che si verificano e che si verificheranno sono e saranno le 2 che quì di seguito indichiamo..
Con la prima situazione, valida in atto e sino a quando non vedrà la luce il Regolamento unico di cui all’articolo 216, comma 27-octies del Codice dei contratti non cambierà nulla a parte i 3 provvedimenti cancellati (i primi 2 con il decreto-legge n. 32/2019 ed il 4° con il d.lgs. n. 56/2017 che sono i seguenti:
Restano, quindi, in vigore, come è possibile rilevare nell’allegata tabella i 29 provvedimenti già adottati (colorati in verde nell'allegata tabella), i 19 provvedimenti emanati e che restano in vigore sino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento (colorati in giallo nell'allegata tabella) ed i 3 Provvedimenti mai emanati e per i quali resta in vigore il periodo transitorio di cui all'articolo 216 (colorati in azzurro scuro nell'allegata tabella). Tutto ciò mentre resteranno ancora in vigore tutti gli articoli del Regolamento n. 207/2010 citati nei vari commi dell’articolo 216 del Codice dei contratti e relativi al periodo transitorio dei 27 provvediment ancora da adottare (senza colore nell'allegata tabella).
La seconda situazione si avvererà quando sarà predisposto ed adottato il “regolamento unico” da noi definito “regolamento non unico” perché con il nuovo regolamento esceranno di scena i 19 provvedimenti emanati e che restano in vigore sino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento (colorati in giallo nell'allegata tabella) mentre 1 provvedimento mai emanato (colorato in azzurro chiaro nell'allegata tabella) sarà riassorbito dal Regolamento stesso.
È chiaro, quindi che successivamente all’emanazione del “Regolamento unico” di cui all’articolo 217, comma 27-octies saranno in vigore:
Capiamo, dunque, che la situazione, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 32/2019 nel testo approvato da Camera e Senato, invece che migliorare, peggiorerà per il semplice fatto che si è spacciato per “Regolamento unico” quello che non è un Regolamento unico.
Ci ritroveremo in un ginepraio di norme ancora più complesso dell’attuale perché ad un Regolamento unico che dovrebbe contenere di tutto e di più saranno affiancati i provvedimenti non espressamente abrogati. Spero di avere fatto un minimo di chiarezza sulle modifiche introdotte dall’articolo 216, comma 27-octies del vigente Codice dei contratti pubblici e sulla vicenda del “Regolamento unico” da noi definito “non unico”.
A cura di arch. Paolo Oreto