La pubblicazione in Gazzetta della Legge 14 giugno 2019, n. 55 ha
finalmente permesso a tutti gli operatori di avere un quadro
normativo chiaro in riferimento al Codice dei contratti pubblici e
al Testo Unico Edilizia.
Sul Codice dei contratti abbiamo già segnalato tutte le
modifiche apportate dallo Sblocca Cantieri (leggi articolo) e pubblicato il
testo coordinato e aggiornato del D.Lgs. n.
50/2016. Adesso è il turno del DPR n. 380/2001 che ha
avuto parecchie modifiche che riguardano principalmente:
- le prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e
costruzioni esistenti;
- la denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura
ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica;
- la disciplina degli interventi strutturali in zone
sismiche;
- il collaudo statico.
Di seguito le principali modifiche e in allegato il testo
coordinato del DPR n. 380/2001.
Prove e controlli su materiali da costruzione su
strutture e costruzioni esistenti
In riferimento alle prove e controlli su materiali da
costruzione su strutture e costruzioni esistenti, l'art. 3, comma
1, lett. 0a) dello Sblocca Cantieri modifica l'art. 59, comma 2 del
DPR n. 380/2001 inserendo dopo la lettera c) la c-bis) grazie alla
quale viene previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti può autorizzare, con proprio decreto, altri laboratori
(oltre a quelli già enunciati dalla legge n. 1086/1971) per
effettuare prove e controlli su materiali da costruzione su
strutture e costruzioni esistenti, oltre che prove sui materiali da
costruzione e prove di laboratorio su terre e rocce.
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a
struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica
L'art. 3, comma 1, lett. a) dello Sblocca Cantieri prevede la
sostituzione dei commi 1, 3, 4 e 7, e la modifica dei commi 6 e 8
dell'art. 65 del DPR n. 380/2001 in modo che:
- Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi
disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio,
devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico
tramite posta elettronica certificata (PEC).
- Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell’opera firmato dal progettista, dal quale
risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite,
l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto
altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione
sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di
sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le
qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella
costruzione.
- Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al
costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione
dell’avvenuto deposito.
Disciplina degli interventi strutturali in zone
sismiche
L'art. 3, comma 1, lett. d) dello Sblocca Cantieri prevede
l'inserimento del nuovo art. 94-bis con il quale sono definite 3
tipologie di interventi edilizi:
a) gli interventi "rilevanti" nei
riguardi della pubblica incolumità;
b) gli interventi di “minore rilevanza”
nei riguardi della pubblica incolumità;
c) interventi “privi di rilevanza” nei
riguardi della pubblica incolumità.
La prima tipologia, a) interventi "rilevanti", è costituita
da:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di
costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità
(zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di
peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20g e 0,25g);;
- le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o
che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più
articolate calcolazioni e verifiche;
- gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e
alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione
civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali
che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un
loro eventuale collasso;
La seconda, b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi
della pubblica incolumità, riguarda:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di
costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità,
(zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20
g, e zona 3);
- le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni
esistenti;
- le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui
alla lettera a), n. 2);
- le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni
con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui
al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 17 gennaio 2018.
La terza tipologia, c) interventi “privi di rilevanza” nei
riguardi della pubblica incolumità, contiene, infine, tutti gli
interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per
destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica
incolumità.
Collaudo statico
L'art. 3, comma 1, lett. b) dello Sblocca Cantieri modifica
l'art. 67 del DPR n. 380/2001 prevedendo che per gli interventi
qualificati dalla norma di nuova introduzione in materia di
interventi strutturali in zone sismiche come di "minore rilevanza"
quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti
ovvero "privi di rilevanza", il certificato di collaudo è
sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal
direttore dei lavori. Viene anche inserita una modifica al
comma 7 dell'articolo 67, sopprimendo la previsione della triplice
copia per il certificato di collaudo e prevedendo l'invio tramite
posta elettronica certificata (PEC).
A cura di Redazione
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