Dopo un ping pong tra Camera e Senato che ne hanno variato più
volte i connotati, con la pubblicazione in Gazzetta della
Legge 14 giugno 2019, n. 55 di
conversione con modificazioni del D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto
Sblocca Cantieri) si è finalmente definita la nuova disciplina
che riguarda i contratti sottosoglia contenuta nel
D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei
contratti).
Entrando nel dettaglio, l'art. 1, comma 20, lettera h) dello
Sblocca Cantieri ha introdotto più di una modifica al testo del
comma 2 dell’art. 36 del Codice, al fine di
modificare le diverse modalità di affidamento ivi previste per i
lavori “sottosoglia”, nonché le corrispondenti classi di importo.
Tali modifiche rappresentano una delle più importanti novità
dell’intervento normativo. In particolare la nuova disciplina
prevede che:
- per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, è previsto
l’affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi ove
esistenti per i lavori, e, per i servizi e forniture, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti;
- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a 350.000 euro si applicherà la
procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori
economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici;
- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a
350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro si applicherà
la procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori
economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici;
- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo
35, si procede mediante ricorso alle procedure di cui
all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97,
comma 8.
A cura di Redazione
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