I Regolamenti del Codice dei contratti che verranno. Si, parlo
non del Regolamento ma dei regolamenti in quanto mentre sino a
quando (entro il 14 ottobre 2019) non sarà predisposto ed emanato
quello previsto al comma 27-octies dell’articolo 216 del
Codice dei contratti, abbiamo soltanto un residuo del DPR n.
207/2010 e tutti i provvedimenti cosiddetti di soft law emanati dai
Ministeri, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dall’ANAC,
nel giro di pochi mesi potremmo trovarci ad avere un primo
regolamento confezionato in attuazione del citato articolo
216, comma 27-octies del Codice dei contratti ed un
secondo che dovrebbe essere predisposto a seguito
di un ennesimo nuovo Codice dei contratti che il Governo dovrebbe
approvare in riferimento al disegno di legge delega S.1162
recante “Delega al Governo per la semplificazione, la
razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione
della normativa in materia di contratti pubblici” approvato
dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 48 del 28 febbraio 2019
ed incardinato al Senato sin dal 15 aprile 2019 senza che sia mai
stato trattato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni).
Ma ritorniamo a quello che è stato definito dal citato comma
27-octies “Regolamento unico” per far notare come, sino a
quando non sarà emanato (e ipotizziamo che difficilmente lo sarà),
ci troveremo di fronte all’attuale scenario di soft law con l’unica
novità che con le modifiche introdotte dallo sblocca cantieri sono
stati cancellati i seguenti provvedimenti:
- DM Infrastrutture e dei trasporti con cui sono
disciplinate le modalità di iscrizione all’albo e di nomina dei
collaudatori di infrastrutture, nonché i compensi da corrispondere
di cui al previgente art. 196, comma 4;
- Provvedimento per determinare le classifiche
di qualificazione dei contraenti generali di cui al
previgente art. 197, coma 3.
Tralasciando il modo paradossale con cui nasce la norma
(inserita all’interno del Titolo III rubricato “Disposizioni
transitorie, di coordinamento e abrogazioni” e non come
argomento principale), il nuovo “Regolamento unico” avrà il compito
di abrogare i provvedimenti relativi:
- ai requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei
servizi di architettura ed ingegneria (art. 24, co.2 Codice dei
contratti e D.M. 2 dicembre 2016, n. 263);
- alla nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento
(art. 31, co. 5 Codice dei contratti e linee guida ANAC n. 3);
- alla modalità di dettaglio per supportare le stazioni
appaltanti e migliorare la qualità delle procedure “sottosoglia”,
delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione
degli elenchi degli operatori economici (art. 36, co. 7 Codice dei
contratti e linee guida ANAC n. 4);
- alle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e
requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione
(art. 89, co. 11 Codice dei contratti e D.M. 10 novembre 2016, n.
248);
- al controllo tecnico, contabile e amministrativo e verifica di
conformità (art. 111, commi 1 e 2, Codice dei contratti e D.M. 7
marzo 2018, n. 49);
- ai lavori concernenti i beni culturali (artt. 146, comma 4,
147, commi 1 e 2, e 150, comma 2 Codice dei contratti e D.M. 22
agosto 2017, n. 154).
Con l’eventuale entrata in vigore del più volte citato
“Regolamento unico”, la situazione diventerà molto più complessa
dell’attuale perché al “Regolamento unico” continueranno a restare
affiancati tutti gli altri provvedimenti attualmente emanati con
esclusione di quelli specificatamente indicati nel citato comma
27-octies e precedentemente elencati. Nel dettaglio
resteranno in vigore i seguenti provvedimenti:
- decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale 2 novembre 2017, n. 192 (G.U. n. 294 del 20/12/2017)
di cui all’articolo 1, comma 7 del Codice dei contratti;
- decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16
gennaio2016, n. 14 (G.U. n. 57 del 9/3/2018) di cui all’articolo
21, comma 8 del Codice dei contratti;
- decreto Presidente Consiglio Ministri 10/05/2018, n. 76
relativo al "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie
e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"
(G.U. n. 145 del 25/6/2018) di cui all’articolo 22, comma 2 del
Codice dei contratti;
- decreto Ministero infrastrutture e dei trasporti n. 560
dell'1/12/2017 pubblicato sul sito del Mit il 12/01/2018, di cui
all’articolo 23, comma 13 del Codice dei contratti;
- decreti del Ministero del lavoro relativi all'indicazione del
costo del lavoro determinato in relazione al contratto collettivo
del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione previsti all’articolo 23, comma 16 del Codice dei
contratti;
- decreto Ministero Giustizia 17 giugno 2016 (G.U. n. 174 del
27/7/2016) di cui all’articolo 24, comma 8 del Codice dei
contratti;
- decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare relativo ai criteri ambientali minimi (CAM)
previsti all’articolo 34, commi 1 e 3 del Codice dei
contratti;
- circolare Agenzia per l'Italia digitale (Agid) n. 3 del 6
dicembre 2016. È stato accumulato un ritardo di oltre 4 mesi di cui
all’articolo 58, comma 10 del Codice dei contratti;
- decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25/1/2017) di cui all’articolo 73,
comma 4 del Codice dei contratti;
- decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12
febbraio 2018 (G.U. n. 88 del 16/4/2018) di cui all’articolo 77,
comma 10 del Codice dei contratti;
- delibera Anac con i criteri di professionalità dei commissari
di gara propedeutico all'istituzione dell'albo nazionale di cui
all’articolo 78, comma 1 del Codice dei contratti;
- linee guida ANAC n. 6 relative ai mezzi di prova da considerare
adeguati per la dimostrazione delle circostanze ed alle carenze
nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto che sono
significative di cui all’articolo 80, comma 13 del Codice dei
contratti;
- decreto Ministero Sviluppo economico 9 gennaio2018, n. 31
(S.O. n. 16 G.U. n. 83 del 10/4/2018) di cui all’articolo 103,
comma 9 del Codice dei contratti;
- decreto del Ministero dello Sviluppo economico 7giugno 2017, n.
122 (G.U. n. 186 del 10//8/2017) di cui all’articolo 144, comma 5
del Codice dei contratti;
- linee guida ANAC n. 11 del 4/07/2018 (G.U. n. 178 del
2//8/2018) di cui all’articolo 177, commi 1 e 3 del Codice dei
contratti;
- linee guida ANAC n. 9 del 28/3/2018 (G.U. n. 92 del 20/4//2018)
di cui all’articolo 181, comma 4 del Codice dei
contratti;
- linee guida ANAC n. 7 del 20/09/2017 (G.U. n. 236 del
9/10/2017) di cui all’articolo 192, comma 1 del Codice dei
contratti;
- decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7
dicembre 2017 (G.U. n. 12 del 16/1/2018) di cui all’articolo 196,
comma 1 del Codice dei contratti;
- decreto Ministero Interno 21 marzo 2017 (G.U. n. 81 del
6/4/2017) di cui all’articolo 203, comma 1 del Codice dei
contratti;
- delibera ANAC 1 febbraio 2019, n. 48 di cui all’articolo 209,
comma 13 del Codice dei contratti;
- decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31
gennaio 2018 (G.U. n. 88 del 16/4/2018) di cui all’articolo 209,
comma 16 del Codice dei contratti;
- delibera Anac 9 gennaio 2019, n. 10 (G.U. n. 22 del 26/01/2019)
di cui all’articolo 211 del Codice dei contratti;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
2016 (G.U. n. 293 del 31/08/2016) di cui all’articolo 212, comma 5
del Codice dei contratti;
- delibera ANAC 1 marzo 2018, n. 264 (G.U. n. 8 del 6/04/2018) di
cui all’articolo 213, comma 8 del Codice dei contratti;
- delibera ANAC 6 giugno 2018 (G.U. n. 148 del 28/06/2018) di cui
all’articolo 213, comma 10 del Codice dei contratti;pubblicata
sulla G.U. n. 148 del 28/06/2018,
oltre, eventualmente agli altri provvedimento previsti
all’interno dell’articolato del Codice dei contratti e non ancora
emanati.
Se poi dovesse vedere la luce un nuovo Codice dei contratti,
così come previsto dall’articolo 1, comma 1 del disegno di legge delega
S.1162, avremo un Regolamento vecchio (quello previsto
al comma 27-octies dell’articolo 216 del vigente codice
dei contratti) che resterà in vigore sino a quando non sarà emanato
il secondo Regolamento in riferimento a quanto
disposto dall’attuale comma 7 dell’articolo 1 del testo attuale del
disegno di legge delega.
Insomma un vero gioco ad incastro che renderà ancora più
iperstatica e difficilmente leggibile la normativa sulle opere
pubbliche.
A cura di Arch. Paolo Oreto
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