Decreto Crescita e Sismabonus: sconto in fattura in caso di cessione del credito

04/07/2019

La detrazione prevista per le spese sostenute per gli interventi di adozione di misure antisismiche può essere utilizzata tramite uno sconto in fattura da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi.

Lo ha previsto il D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 (S.O. n. 26/L alla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019) che con l'art. 10 comma 2 ha modificato l'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90), inserendo dopo il comma 1-septies il comma 1-octies che prevede:

Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

In questo modo, nel caso di realizzazione di interventi che determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, effettuati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (prima del decreto Crescita era solo per la classe 1), è prevista una detrazione dall'imposta del 75%, incrementata all'85% nel caso di interventi da cui derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori. Il beneficiario della detrazione potrà richiedere all'impresa che ha effettuato gli interventi uno sconto pari all'ammontare della detrazione, che l'impresa potrà avere rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo oppure che potrà a sua volta cedere ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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