L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con la delibera n.
193 del 13 marzo 2019 avente ad oggetto “Obbligo di
pubblicazione del bilancio arboreo ai sensi dell’art. 3-bis della
legge 29 gennaio 1992, n. 113 da parte dei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti” ha deliberato:
- di ritenere che sussiste per i comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti tenuti ad osservare le disposizioni contenute
nella legge 29 gennaio 1992, n. 113 «Obbligo per il comune di
residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito
della registrazione anagrafica», come modificata dalla legge
14 gennaio 2013, n. 10, l’obbligo di assicurare la conoscibilità
del bilancio arboreo attraverso la sua pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale,
sottosezione “Informazioni ambientali” di cui all’art. 40,
co. 2, d.lgs. 33/2013.
- di precisare che ai casi di violazione dell’obbligo di
pubblicare il bilancio arboreo si applicano le previsioni contenute
agli artt. 45, co. 4, e 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
- che la vigilanza sul rispetto dell’obbligo di pubblicazione del
bilancio arboreo è esercitato dall’Autorità ai sensi nel
«Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto
degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33», adottato in data 29 marzo 2017.
In allegato la delibera ANAC n. 193 del 13 marzo
2019.
A cura di
Redazione LavoriPubblici.it
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