ILLEGITTIMITA’ DEI BANDI DI GARA

12/09/2007

L’ANCE Catania ha assunto un’importante iniziativa in ordine alla decisione di una amministrazione appaltante di indire gare di appalto, i cui progetti erano stati redatti utilizzando prezzi di prezziari da tempo scaduti.
A seguito di ricorso al Tar Sicilia, quest’ultimo, in sede cautelare, aveva sospeso i procedimenti di gara instaurati con detti bandi; la pronuncia è stata poi confermata, sempre in sede cautelare, dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.

A seguito di tali pronunce giurisdizionali, il soggetto appaltante, in via di autotutela, ha revocato i bandi e provveduto a rinnovare ex novo le procedure, adeguando i progetti mediante l’utilizzo di un prezziario aggiornato al 2007.

Tale precedente ha carattere particolarmente significativo, in quanto evidenzia la natura cogente dell’art. 133, comma 8 del codice dei contratti pubblici, che obbliga le stazioni appaltanti ad adottare prezziari aggiornati all’anno in corso, con la sola possibilità di utilizzarli nei primi sei mesi dell’anno successivo. La disposizione afferma che, scaduto tale termine, il prezziario cessa di avere validità. In buona sostanza, l’invalidità dell’atto generale, e cioé il prezziario, determina l’invalidità derivata degli atti a valle sullo stesso fondati, quali sono i progetti da mettere in gara.
Pertanto, deve evidenziarsi come la soddisfacente conclusione della vicenda avviata dall’ANCE di Catania potrà costituire senz’altro un valido precedente, tale da indurre le imprese e altre associazioni territoriali a contestare fondatamente eventuali bandi di gara, i cui progetti vengano redatti utilizzando prezziari non adeguatamente aggiornati. .

Fonte: ANCE

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