18/07/2019
L'omessa indicazione nell'offerta economica dei costi della manodopera non può essere sanata tramite soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla gara del concorrente.
Lo ha confermato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la Sentenza 16 luglio 2019, n. 683 con la quale ha rigettato il ricorso presentato contro una decisione di primo grado che aveva annullato il verbale con il quale la commissione di gara aveva disposto l'integrazione dell'offerta economica dell'aggiudicataria, carente delle indicazioni relativa ai costi della manodopera.
La sentenza del C.G.A. della Regione Siciliana si aggiunge ad una copiosa giurisprudenza che riguarda la mancata indicazione degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, culminata con la sentenza 2 maggio 2019, C-309/18 della Corte di Giustizia della Corte Europea che aveva già risposto a molti dubbi sulla normativa nazionale italiana (leggi articolo).
Il ricorso dinanzi al C.G.A. siciliano è stato presentato per la riforma di una sentenza che aveva dato ragione al precedente ricorrente di primo grado che aveva esposto come, in violazione delle disposizioni previste dall'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e delle previsioni contenute nel disciplinare di gara, l’offerta economica dell’aggiudicataria fosse illegittima poiché carente della specifica indicazione dei costi della manodopera con conseguente illegittimità del successivo soccorso istruttorio esercitato dalla Commissione di gara.
In primo grado, i giudici, ricordando le precedenti sentenze del Consiglio di Stato, hanno sostenuto che le indicazioni contenute al comma 10 dell’art. 95 del codice dei contratti hanno le caratteristiche di una norma cogenti, che prescrivono specifici oneri in ordine alla modalità di redazione della parte economica di un’offerta presentata nell’ambito di una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico. Disposizioni che prescrivono la necessità di indicare i costi di manodopera e gli oneri di sicurezza. Pertanto, l’indicazione di tali oneri non può costituire oggetto di soccorso istruttorio, per ragioni logiche e letterali.
L’attuale disciplina pone, in termini generali ed inequivoci, l’obbligo di scorporare gli oneri di manodopera e di sicurezza, dalla restante parte dell’offerta economica, mutando completamente il quadro e la ratio stessa ad essa sottesa, riconducibile non tanto alla verifica della serietà dell’offerta nel suo complesso, ma ad una tutela preventiva e maggiormente penetrante dei diritti dei lavoratore. Inoltre, il comma 9 dell’art. 83 esclude, con altrettanta chiarezza, la possibilità di attivare il soccorso istruttorio.
Secondo il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, il dato normativo su cui è necessario concentrarsi è definito da alcuni articoli del Codice dei contratti:
Non essendo più dubitabile che il legislatore abbia prescritto che “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, si tratta adesso di stabilire quali siano le conseguenze nel caso in cui un simile obbligo non sia adempiuto e, in particolare, se ciò debba determinare in via automatica l’esclusione del concorrente dalla gara o se si giustifichi invece il soccorso istruttorio, tanto più in un caso, come quello di specie, in cui il disciplinare richiami espressamente l’obbligo di legge senza tuttavia prevedere una sanzione espressa per il caso di sua violazione.
Ricordando le conclusioni a cui erano giunte l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e la Corte di giustizia UE, il C.G.A. siciliano ha disposto l'infondatezza dell'appello confermando il mancato ricorso al soccorso istruttorio per la mancata indicazione dei costi della manodopera, ricordando:
A cura di Redazione LavoriPubblici.it