CRITERI DI PARTECIPAZIONE A GARE

12/09/2007

Con Sentenza del Consiglio di Stato del 6 luglio 2007, n. 3840 i giudici si sono espressi sul tema relativo a gare pubbliche ed alla partecipazione delle società di ingegneria alla luce del Codice Unico dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
I problemi presi in esame sono stati quelli relativi all'imposizione di un apposito oggetto sociale, di un determinato fatturato e di personale dipendente documentato. Vediamoli nel dettaglio.

Oggetto sociale.
Una società di professionisti e di ingegneria ha la possibilità, tra l'altro, di effettuare studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione e direzione dei lavori, studi di impatto ambientale e valutazioni di congruità tecnico-economica. L'oggetto sociale sarebbe vincolo per la partecipazione a gare pubbliche ma, secondo i giudici amministrativi quando questo non rispecchia fedelmente queste categorie di attività, deve prevalere una valutazione globale riferita alla effettiva attività. In sostanza, quindi, una società di ingegneria può partecipare ad una gara anche se ha un oggetto sociale ridotto, seppur simile: non occorre che via sia una corrispondenza letterale e formale all'elencazione contenuta nella legge. Se così non fosse si limiterebbe il concetto di "gare a platea ampia" ampiamente sostenuto sia dalla normativa nazionale che da quella europea.

Fatturato.
Per la partecipazione a gare, a volte è richiesto il requisito di possedere un determinato fatturato documentato, in un determinato arco temporale. Questo, secondo i giudici amministrativi, va interpretato nel senso che occorre fare riferimento all'epoca di svolgimento del servizio più che alla data di fatturazione in quanto quest'ultima potrebbe non coincidere perfettamente con la situazione reale della società alla data di partecipazione della gara.

Personale.
In alcuni bandi viene posta in evidenza la necessità di possedere un numero minimo di personale tecnico disponibile. Questo concetto è suddiviso in due distinte posizioni: media del personale tecnico su base annua per ciascun anno del triennio o media del personale tecnico su base triennale e suddivisione per ogni anno.
Il Consiglio di Stato, però, interpreta il concetto in modo altrettanto differente in quanto necessario a stabilire il raffronto con il numero di personale tecnico che si stima necessario per l'espletamento del servizio: occorre fare una media del triennio senza, però, dimostrare il requisito minimo in ciascuno dei tre anni richiesti.

A cura di Paola Bivona


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