Con Sentenza del Consiglio di Stato del 6 luglio 2007, n. 3840 i
giudici si sono espressi sul tema relativo a gare pubbliche ed alla
partecipazione delle società di ingegneria alla luce del Codice
Unico dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
I problemi presi in esame sono stati quelli relativi
all'imposizione di un apposito oggetto sociale, di un determinato
fatturato e di personale dipendente documentato. Vediamoli nel
dettaglio.
Oggetto sociale.
Una società di professionisti e di ingegneria ha la possibilità,
tra l'altro, di effettuare studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazione e direzione dei lavori, studi di impatto
ambientale e valutazioni di congruità tecnico-economica. L'oggetto
sociale sarebbe vincolo per la partecipazione a gare pubbliche ma,
secondo i giudici amministrativi quando questo non rispecchia
fedelmente queste categorie di attività, deve prevalere una
valutazione globale riferita alla effettiva attività. In sostanza,
quindi, una società di ingegneria può partecipare ad una gara anche
se ha un oggetto sociale ridotto, seppur simile: non occorre che
via sia una corrispondenza letterale e formale all'elencazione
contenuta nella legge. Se così non fosse si limiterebbe il concetto
di "gare a platea ampia" ampiamente sostenuto sia dalla normativa
nazionale che da quella europea.
Fatturato.
Per la partecipazione a gare, a volte è richiesto il requisito di
possedere un determinato fatturato documentato, in un determinato
arco temporale. Questo, secondo i giudici amministrativi, va
interpretato nel senso che occorre fare riferimento all'epoca di
svolgimento del servizio più che alla data di fatturazione in
quanto quest'ultima potrebbe non coincidere perfettamente con la
situazione reale della società alla data di partecipazione della
gara.
Personale.
In alcuni bandi viene posta in evidenza la necessità di possedere
un numero minimo di personale tecnico disponibile. Questo concetto
è suddiviso in due distinte posizioni: media del personale tecnico
su base annua per ciascun anno del triennio o media del personale
tecnico su base triennale e suddivisione per ogni anno.
Il Consiglio di Stato, però, interpreta il concetto in modo
altrettanto differente in quanto necessario a stabilire il
raffronto con il numero di personale tecnico che si stima
necessario per l'espletamento del servizio: occorre fare una media
del triennio senza, però, dimostrare il requisito minimo in
ciascuno dei tre anni richiesti.
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