Norme Tecniche Costruzioni (NTC 2018) e Circolare applicativa: bocciato il ricorso dei Geologi

25/07/2019

Bocciato il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, unitamente a molti ordini regionali, contro il D.M. 17 gennaio 2018 recante “Aggiornamento delle «Norme Tecniche per le Costruzioni»” e la Circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7.

Ricorso che era stato presentato perché secondo i Geologi il Decreto avrebbe contenuto disposizioni in materia di competenze e responsabilità dei professionisti iscritti ad albi, che andrebbero contro le norme di rango primario in materia. Secondo i Geologi, le NTC si sarebbero dovute limitare a definire i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento, i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature, la protezione delle costruzioni dagli incendi. Non disposizioni di natura prescrittiva ma solo di carattere tecnico-prestazionale, mentre alcuni paragrafi normavano in materia di competenze e responsabilità dei professionisti iscritti ad albi professionali operanti nel settore delle costruzioni, nonché in materia di previsione o, ancor di più, omissione di elaborati progettuali specialistici, ivi inclusi quelli inerenti la geologia, la geotecnica e la sismica.

Altro punto contestato dai geologi riguarda la mancata puntuale identificazione dei “progettisti specialisti” nelle NTC, mediante un corretto riconoscimento delle competenze ed attribuzione delle conseguenti responsabilità in capo ai medesimi.

La decisione del TAR

Con sentenza 23 luglio 2019, n. 9850 la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è espressa sul ricorso evidenziando preliminarmente la singolarità di un ricorso presentato da un Consiglio Nazionale che tramite un suo rappresentante componente del C.S.L.P. aveva partecipato alla redazione delle Norme Tecniche impugnate, approvando il testo nella formulazione poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. I giudici di primo grado hanno, addirittura, ricordato la nota del 17 maggio 2017 a firma del suo Presidente e del componente del CSLLPP con cui il Consiglio Nazionale dei Geologi ha espresso la volontà “...di riconoscere al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il massimo organo tecnico dello Stato, ing. Massimo Sessa, di aver recepito la significatività delle istanze e delle sollecitazioni che questo Consiglio Nazionale ha sottoposto in sede di elaborazione dei documenti”.

Ciò premesso, secondo il TAR nelle nuove NTC non c'è nessun accenno a mutamento di competenze, anche per il profilo progettuale e non vi è alcuna omissione in ordine alla mancata indicazione del geologo quale “progettista specialista”, dato che le stesse NTC non potevano “innovare” in tale senso. A conferma, i giudici di primo grado hanno rilevato che né nelle normativa primaria richiamata dai ricorrenti (art. 3 della legge n. 112/1963 e art. 41 del D.P.R. n. 328/2001) né nelle sentenze del Consiglio di Stato evidenziate emerge la reclamata figura del “progettista specialista”.

Secondo il TAR, le Norme tecniche non indicano che il geologo debba essere qualificato come mero collaboratore del progettista né, proprio perché non idonee a integrare la normativa primaria, non potevano far assurgere il geologo alla figura di “progettista specialista”. Una coerente interpretazione delle norme impugnate consente piuttosto di ritenere che, laddove la conoscenza geologica del sito sia imprescindibile, ben possa il geologo svolgere la sua opera professionale “in sinergia” con il progettista.

Le norme di cui al par. 6.2.1 e 6.2.2 non si indicano, quindi, in alcun modo un ruolo di “mero collaboratore” del progettista da parte del geologo ma precisano unicamente che il modello geologico deve essere sviluppato in modo da costituire elemento di riferimento per il progettista stesso, quale elemento primario e imprescindibile, e che nella modellazione geotecnica è responsabile il progettista senza per questo svilire il ruolo del geologo né escludere alcuna qualificazione di quest’ultimo nell’ambito del progetto. Analoghe considerazione devono farsi per i paragrafi 7.11.2, 10.1 e 12.

Inoltre, il TAR ha confermato che non risulta provata, neanche con elementi indiziari, che la struttura delle NTC causi confusione nel recepimento da parte delle Regioni che, anzi, ben potrebbero specificare le modalità di recepimento con autonoma attività interpretativa.

In definitiva, non era possibile per le NTC individuare e identificare la figura del “progettista specialista”, non prevista nelle norme primarie di riferimento.

Stesso discorso anche per la circolare applicativa che secondo TAR non generano alcun profilo di eccesso di potere con riferimento ai suoi atti applicativi proprio perché se le NTC non potevano integrare la normativa primaria e prevedere un “progettista specialista” nel geologo, tanto meno poteva farlo la Circolare “applicativa”.

I fatti antecedenti

In verità, per dovere di cronaca dobbiamo aggiungere che il Consiglio nazionale dei geologi precedente a quello attualmente in carica aveva ampiamente criticato le nuove NTC ed il 14 novembre 2014 aveva espresso, in seno all'Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il proprio vicepresidente Vittorio d'Oriano, il proprio voto contrario (leggi dichiarazione di voto); alla dichiarazione di voto si aggiungeva, anche, il pensiero dell'allora Presidente Gian Vito Graziano che affermava (leggi articolo), tra l'altro, quanto segue "Non soltanto non ci siamo mai opposti alla revisione delle NTC, ma le abbiamo auspicate, consapevoli che a volerne la modifica vi è un'itera classe professionale. E' per questo che abbiamo inviato le nostre proposte miglioratice, le abbiamo condivise con gli altri Consigli Nazionali e le abbiamo persino perorate presso il Presidente del Consiglio Superiore LLPP. Abbiamo chiesto che si ampliassero i contenuti della relazione geologica, che si rendessero coerenti i modelli geologico e geotecnico, che la campagna di indagini geognostiche e geotecniche fosse unica, come avviene nella realtà professionale, e che si estendesse anche al geologo la responsabilità nella scelta del tipo, del numero e dell'ubicazione delle indagini, al momento in capo al solo progettista. Richieste semplici, coerenti e migliorative, che non prevaricano alcun ruolo nella filiera della progettazione di un'opera, ma che piuttosto la rendono più efficiente ed attuale. Purtroppo l'assemblea di oggi ha preferito lasciare tutto com'era, facendo emergere, ancora una volta, una dicotomia fra geologia e geotecnica, che, come abbiamo sottolineato nella dichiarazione di voto, per noi è "antistorica, non scientifica, irrazionale e foriera di grandi problemi nel tempo a venire"."

In allegato la sentenza completa.

enlightened Ecco la replica ufficiale del Consiglio Nazionale dei Geologi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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