ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale 2019: La circolare dell’Agenzia delle Entrate

05/08/2019

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 17/E avente ad oggetto “Indici sintetici di affidabilità fiscale - periodo di imposta 2018 - primi chiarimenti” ha chiarito, tra l’altro, che se il contribuente calcola il suo Isa senza modificare i dati, l’Agenzia stessa non effettuerà nessuna contestazione relativa ai valori delle variabili precalcolate.

La circolare commenta, in pratica, l’articolo 9-bis del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” covertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) sull’istituzione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità e fornisce le prime delucidazioni in relazione ad alcune problematiche applicative. Il documento di prassi fa, inoltre, il punto sulle cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici e risponde ad alcuni quesiti tra cui quelli in merito all’esonero dall’apposizione del visto di conformità riconosciuto ai contribuenti più affidabili.

I contenuti della circolare - La circolare riprende la normativa che introduce gli Isa, focalizzandosi sul contenuto delle Note Tecniche e Metodologiche allegate ai DM, con particolare attenzione ad alcuni Isa che mostrano delle specificità applicative, e fornisce indicazioni su quali norme relative agli studi di settore continuano ad essere valide e quali, invece, non trovano più applicazione. La parte finale è invece dedicata ai quesiti posti dagli operatori in merito ad alcuni aspetti correlati all’applicazione degli Isa, come il caso dei soggetti che hanno un periodo d’imposta diverso dall’anno solare o quello dei contribuenti che esercitano due attività e per una delle due non risulta approvato alcun indice sintetico.

Cosa succede se il contribuente non modifica i dati forniti dall’Agenzia - Il documento di prassi di oggi precisa che nel caso in cui l’Isa venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso non sarà ordinariamente soggetto a contestazioni relativamente alle variabili precalcolate fornite dalle Entrate e non modificate. Si tratta di alcuni dati fiscali - aggregati nelle cosiddette “Precalcolate Isa 2019” - che l’Agenzia mette a disposizione del contribuente e necessari a fini dell’applicazione degli indici sintetici, individuati dalle note tecniche e metodologiche allegate ai decreti di approvazione degli Isa. Una volta che i dati resi disponibili dall’Agenzia sono acquisiti dal contribuente o dal suo intermediario, vengono utilizzati per l’applicazione degli indici sintetici, mediante il software “Il tuo Isa 2019”.

In allegato, anche, la Guida dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata a giugno 2019 contenente “Gli indici di affidabilità fiscale. I vantaggi per imprese e prodfesionisti”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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