Nella seduta del Comitato Centrale Tecnico
Scientifico (CCTS) del 17 luglio scorso è stata presentata
la bozza di Regola Tecnica Verticale (RTV) del Codice di
prevenzione incendi (DM 03/08/2015 -"Approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 16 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"), riguardante gli
edifici di civile abitazione.
La nuova regola tecnica verticale reca disposizioni di
prevenzione incendi riguardanti gli edifici di civile abitazione di
altezza antincendio >24 m.. Si tratta di edifici destinati
prevalentemente ad abitazione includenti anche negozi, magazzini,
autorimesse, attività professionali, …
Le aree dell’attività sono
classificate come segue:
- TA: unità
abitative o ad uso esclusivo (es. appartamenti, …);
- TB: unità non
abitative, destinate a piccole attività di tipo civile (es. studi
professionali e piccoli uffici, …);
- TC: spazi comuni,
aree o parti dell’edificio che non si configurano quali unità
abitative o ad uso esclusivo (es. scale e corridoi condominiali,
atri, androni, terrazzi condominiali, rampe e passaggi in genere,
…);
- TM1: depositi o
archivi di superficie lorda ≤ 25 m2 con carico di incendio
specifico qf ≤ 1200 MJ/m2, oppure di superficie lorda ≤ 100 m2 con
carico di incendio specifico qf ≤ 600 MJ/m2.
- TM2: depositi o
archivi di superficie lorda ≤ 400 m2 con carico di incendio
specifico qf ≤ 1200 MJ/m2, oppure di superficie lorda ≤ 1000 m2
con carico di incendio specifico qf ≤ 600 MJ/m2.
- TO: locali con
affollamento > 100 occupanti (es. locali ad uso collettivo, sale
conferenze, sale riunioni, …);
- TT: locali
tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- TZ: altre
aree.
In allegato la regola
tecnica verticale relativa agli edifici di civile
abitazione approvata dal Comitato Centrale Tecnico
Scientifico (CCTS).
A cura di Redazione
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