Prevenzione incendi: Approvata dal CCTS la regola verticale per gli edifici di civile abitazione

05/08/2019

Nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 17 luglio scorso è stata presentata la bozza di Regola Tecnica Verticale (RTV) del Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015 -"Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"), riguardante gli edifici di civile abitazione.

La nuova regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici di civile abitazione di altezza antincendio >24 m.. Si tratta di edifici destinati prevalentemente ad abitazione includenti anche negozi, magazzini, autorimesse, attività professionali, …

Le aree dell’attività sono classificate come segue:

  • TA: unità abitative o ad uso esclusivo (es. appartamenti, …);
  • TB: unità non abitative, destinate a piccole attività di tipo civile (es. studi pro­fessionali e piccoli uffici, …);
  • TC: spazi comuni, aree o parti dell’edificio che non si configurano quali unità abitative o ad uso esclusivo (es. scale e corridoi condominiali, atri, androni, ter­razzi condominiali, rampe e passaggi in genere, …);
  • TM1: depositi o archivi di superficie lorda ≤ 25 m2 con carico di incendio spe­cifico qf ≤ 1200 MJ/m2, oppure di superficie lorda ≤ 100 m2 con carico di incen­dio specifico qf ≤ 600 MJ/m2.
  • TM2: depositi o archivi di superficie lorda ≤ 400 m2 con carico di incendio spe­cifico qf ≤ 1200 MJ/m2, oppure di superficie lorda ≤ 1000 m2 con carico di in­cendio specifico qf ≤ 600 MJ/m2.
  • TO: locali con affollamento > 100 occupanti (es. locali ad uso collettivo, sale conferenze, sale riunioni, …);
  • TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
  • TZ: altre aree.

In allegato la regola tecnica verticale relativa agli edifici di civile abitazione approvata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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