Ascensori: Non applicabili le norme sulle distanze previste neri regolamenti edilizi e del Dm 1444/68

20/08/2019

IL TAR Lombardia con la sentenza n. 1659 del 17 luglio 2019 ha a ccolto il ricorso di un cittadino cotro il Comune di Milano ed ha affermato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 78 e 79 delnD.P.R. n. 380/2001, le opere dirette all’abbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile. Non risulta, dunque, applicabile in tali casi la previsione di cui all’articolo 9 del D.M. 1444/1968.

E’ possibile, dunque, costruire un ascensore esterno all’edificio anche molto vicino alle finestre degli appartamenti nel caso in cui detto ascensore sia realizzato per abbattere le barriere architettoniche ai soggetti diversamente abili.

Nel caso in rgomento, la funzione di abbattimento delle barriere è assolta dall’ascensore che la parte ricorrente intende realizzare atteso che lo stesso preserva lo stesso dal disagio, connesso all’età e alla pur parziale invalidità, di dover percorrere quattro piani di scale. Come evidente

dalle indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale, la disciplina della l.egge 13 del 1989 rappresenta un modello di riferimento per conformare tutti gli spazi secondo caratteristiche che ne consentano l’utilizzo anche da parte di soggetti disabili senza necessità che l’intervento edilizio de quo sia subordinato all’effettiva e comprovata fruizione da parte di un portatore di handicap.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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