22/08/2019
Con la circolare 7 agosto 2019, n. 0312471 il MISE (Ministero dello sviluppo economico) ha definito le modalità di presentazione, ammissione ed erogazione delle domande di finanziamento agevolato. Il Fondo per il credito alle PMI e ai professionisti vittime di mancati pagamenti, istituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, è dotato di 30 milioni di euro di cui 29.193.681,49 attualmente disponibili. Il Fondo finanzia a tasso zero, fino a 500.000 euro e fino a dieci anni PMI e professionisti in situazione di potenziale crisi di liquidità a causa di mancati pagamenti di debitori imputati di delitti in procedimenti penali.
Con decreto ministeriale 17 ottobre 2016 sono stati stabiliti i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati. L’articolo 19-ter della legge n. 58/2019, ha modificato e integrato la legge n. 2018/2015 (disponibile il testo coordinato).
I termini per la presentazione delle domande sono aperti; verranno chiusi dal Ministero dello Sviluppo Economico - con comunicazione su questo sito - in caso di esaurimento delle risorse.
Soggetti beneficiari - Possono ottenere i finanziamenti agevolati le piccole e medie imprese (PMI) e i professionisti che, tra l’altro:
Le PMI devono essere iscritte nel registro delle imprese e risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non risultare in stato di scioglimento o liquidazione - non essere sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti).
Sono ammissibili le PMI in concordato preventivo in continuità.
I professionisti devono essere iscritti agli ordini professionali ovvero aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge n. 4/2013 (deve essere inviata l’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4/2013);
Se il debitore è una persona giuridica il procedimento penale deve risultare a carico del legale rappresentante o di altra persona fisica riconducibile al debitore-persona giuridica.
Agevolazione - L’agevolazione consiste in un finanziamento:
Presentazione delle domande da parte delle PMI - Le domande possono essere presentate dalle PMI – esclusivamente e a pena di improcedibilità – tramite procedura informatica all’indirizzo: https://agevolazionidgiai.invitalia.it - sezione “Accoglienza Istanze DGIAI”.
La compilazione della domanda di finanziamento è effettuata in modalità telematica tramite la piattaforma accessibile da “Accoglienza Istanze DGIAI”.
Ai fini della compilazione, alle PMI richiedenti è richiesto il possesso di una casella di PEC attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.
Per rispondere alle richieste di integrazione e per tutte le altre attività successive all’invio della domanda e alla eventuale concessione del finanziamento agevolato, le PMI sono tenute ad accedere alla procedura informatica e fornire esclusivamente a mezzo della medesima procedura la documentazione richiesta.
Per registrarsi sul portale occorre che la PMI sia regolarmente iscritta al Registro delle Imprese e abbia preventivamente comunicato allo stesso un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (indirizzo PEC) ai sensi dell'art 16 del decreto-legge 185 del 2008 e dell'art. 5 del decreto-legge n. 79 del 2012.
L’indirizzo PEC, come risulta presso il Registro delle Imprese, sarà utilizzato in fase di registrazione della PMI per la trasmissione delle credenziali informatiche per l’accesso al sistema.
Presentazione delle domande da parte dei professionisti
Le domande di accesso alle agevolazioni e la successiva documentazione sono inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo fondovmp@pec.mise.gov.it.
Concessione ed erogazione del finanziamento - Ai fini della concessione e dell’erogazione del finanziamento, il debitore del soggetto beneficiario deve risultare imputato in un procedimento penale ovvero condannato con sentenza passata in giudicato.
In particolare, a carico del debitore:
La qualifica di parte offesa e di debitore imputato, l’importo del mancato pagamento, la data di avvio e il numero del procedimento penale ovvero la data di emissione e il numero della sentenza di condanna devono essere confermati al Ministero dello Sviluppo Economico dagli Uffici giudiziari competenti.
Nelle more della risposta da parte degli uffici giudiziari, il finanziamento può essere erogato in acconto al soggetto beneficiario nella misura del 50%.
Per maggiori informazioni - Per informazioni di natura tecnica sull’accesso alla piattaforma e sulla compilazione della domanda:
Per chiarimenti e quesiti di natura normativa:
Divisione VI - lncentivi fiscali e accesso al credito
Telefono: 0654927815 – 7850 - 7037 (lun-giov 9.30 – 17.00; ven 9.30 – 14.30)
A cura di Redazione LavoriPubblici.it