Agenzia delle Entrate: aggiornate ad agosto 2019 le guide su Sismabonus e Ristrutturazioni edilizie

22/08/2019

Successivamente alla pubblicazione delle versioni delle due guide nel mese di luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate on il provvedimento del 31 luglio 2019 ha stabilito che la cessione dei crediti va comunicata, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni e con le stesse modalità specificate dal provvedimento del 18 aprile 2019 (punto 4). I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario, esclusivamente in compensazione, in 10 quote annuali di pari importo. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici sarà l’amministratore del condominio a dover comunicare la cessione sempre entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, ma con le modalità individuate dal provvedimento del 28 agosto 2017 (punto 4.2).

A seguito del citato provvedimento sono state predisposte le versioni aggiornate delle guide “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, “Sismabonus: la detrazione per gli interventi antisismici”, due pratici opuscoli attraverso i quali l’Agenzia informa sui diversi benefici riconosciuti e spiega gli adempimenti e le procedure da seguire per poterne usufruire.
Le nuove versioni delle guide, recepiscono, dunque, le disposizioni contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019 in materia di cessione del credito corrispondente alle detrazioni per interventi di riduzione del rischio sismico e alla detrazione spettante per gli interventi di ristrutturazione edilizie realizzati per il conseguimento di risparmi energetici.
Per quanto riguarda la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, come si ricorderà, dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 34/2019) i contribuenti che beneficiano della detrazione spettante per gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici (cioè quelli indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Testo unico delle imposte sui redditi) possono scegliere di cedere il corrispondente credito in favore del fornitore dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione. A sua volta, il fornitore ha facoltà di cedere il credito d’imposta ricevuto ai suoi fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Non è prevista, in ogni caso, la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.
Con il provvedimento del 31 luglio 2019 l’Agenzia delle entrate ha stabilito che la cessione dei crediti va comunicata, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni e con le stesse modalità specificate dal provvedimento del 18 aprile 2019 (punto 4). I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario, esclusivamente in compensazione, in 10 quote annuali di pari importo. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici sarà l’amministratore del condominio a dover comunicare la cessione sempre entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, ma con le modalità individuate dal provvedimento del 28 agosto 2017 (punto 4.2).
La guida “Sismabonus: la detrazione per gli interventi antisismici” è stata aggiornata per recepire le modalità attuative di un’altra importante novità contenuta nel decreto legge n. 34/2019. Come ha previsto l’articolo 10, comma 2, il contribuente che ha diritto alla detrazione per aver realizzato interventi di adozione di misure antisismiche, ha ora la possibilità di scegliere, invece che la detrazione, un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito gli stessi lavori. Il fornitore è rimborsato mediante un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, oppure può cedere il credito ricevuto ai suoi fornitori di beni e servizi.
Al riguardo, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ha indicato come e quando esercitare l’opzione per avere il contributo e ha stabilito le regole per il recupero del credito da parte del fornitore. La scelta di usufruire del contributo deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.
Trovano spazio nella guida, infine, le indicazioni sulle modalità attuative della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per l’acquisto di case antisismiche (art. 46-quater del decreto legge n. 50/2017) che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3. In particolare, la cessione dei crediti va comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Solo per quelle sostenute fino al 31 dicembre 2018 la comunicazione va effettuata dal 16 ottobre 2019 al 30 novembre 2019 e il credito ceduto è reso disponibile al cessionario a decorrere dal 10 dicembre 2019.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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