L’
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, con la
determinazione n. 7 dell’11
settembre 2007 recante “Cauzione definitiva - Interpretazione
dell’art. 40, comma 7, del d.lgs. n. 163/06 in ordine alla
riduzione del 50% per le imprese in possesso di certificazione di
qualità” interviene sul problema relativo alle cauzioni
definitive.
L’Autorità, interviene sulla
questione interpretativa
concernente la cauzione definitiva che l’esecutore del
contratto di appalto è tenuto a costituire a garanzia
dell’adempimento delle prestazioni in esso dedotte.
L’Autorità interviene su sollecitazione di una società,
specializzata nel settore pulizie di ambienti di lavoro e in
possesso delle certificazioni di qualità di cui al comma 7
dell’art. 40 del D.lgs. 163/2006, che ha posto la questione perché,
all’atto della stipula di alcuni contratti di appalto aggiudicati
da Prefetture dislocate in diverse aree del territorio nazionale,
in sede di quantificazione del corrispettivo relativo alla cauzione
definitiva, hanno richiesto il versamento del relativo importo in
misura integrale, escludendo l’applicabilità del beneficio previsto
dall’art. 40 citato agli appalti di servizi e forniture.
Altro punto di disaccordo era quello relativo al computo
dell’importo ai fini della stipula della polizza fideiussoria, che
è calcolata dalle dette Prefetture sulla base dell’importo
contrattuale comprensivo di IVA, a differenza di quanto previsto
dall’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, che ne prevede il calcolo
unicamente sulla base dell’importo contrattuale.
L’esigenza di un intervento interpretativo da parte dell’Autorità
emerge anche da una recente interpellanza parlamentare in cui si
contestano le modalità di determinazione della cauzione definitiva
previste dall’art. 113, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006, ritenute
inadeguate per gli appalti di servizi e forniture, e al tempo
stesso si evidenzia l’esigenza di fare chiarezza sull’applicabilità
della riduzione del cinquanta per cento del deposito cauzionale
anche agli appalti di servizi e forniture.
L’Autorità, dopo aver precisato che con il D.lgs. n. 163/2006 le
garanzie di esecuzione e le coperture assicurative, originariamente
previste dall’art. 30, commi 2, 2-bis e 2-ter, della legge 109/94
per i lavori pubblici, sono state estese anche a servizi e
forniture.e che, in atto, il dato normativo di riferimento, in tema
di cauzioni, va rinvenuto nelle disposizioni di cui agli artt. 40,
75 e 113 del D.lgs. n. 163/2006 conclude ritenendo che:
- la riduzione del deposito cauzionale in misura del cinquanta
per cento per le imprese in possesso della certificazione di
qualità è applicabile non solo agli appalti di lavori pubblici ma
anche a quelli di servizi e forniture;
- la garanzia fideiussoria definitiva, da prestare per
l’esecuzione del contratto, è costituita, ai sensi dell’art. 113
del D.lgs. n. 163/2006, sulla base “del 10 per cento dell’importo
contrattuale”, con la conseguenza che l’IVA, imposta accessoria,
peraltro variabile, non va inserita.
© Riproduzione riservata