L’
Agenzia delle Entrate, con la
Risoluzione n. 243
dell’11 settembre scorso recante “Interpretazione art. 17,
comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972:applicabilità del reverse
charge alle cooperative” ritorna sul problema del reverse charge
precisando che nel caso in cui la società cooperativa operi nel
settore edile, utilizzando i soci-cooperatori sulla base di un
contratto di subappalto, è applicabile il meccanismo del reverse
charge.
La risposta dell’Agenzia nasce da un quesito posto da una società
cooperativa che esercita la propria attività nel settore
dell'edilizia, effettuando “lavori di completamento degli edifici
quali tinteggiatura e stuccatura anche su condomini abitativi”,
ossia “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su
fabbricati a prevalente destinazione abitativa”.
Nell'ambito di tale attività, i lavori sono “assunti” dalla
cooperativa e “affidati per la maggior parte a soci della stessa,
tutti imprenditori artigiani”.
Trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, la
cooperativa emette fattura nei confronti della propria clientela
applicando, ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera b), della
legge 27.12.2006, n. 296, l'IVA nella misura del 10%, mentre i soci
artigiani - anch'essi operanti nel settore dell'edilizia - emettono
fattura nei confronti della cooperativa per il lavoro svolto.
L’Agenzia delle Entrate, concorda con la soluzione interpretativa
proposta dalla Cooperativa, richiama:
- la circolare n. 37 del 29 dicembre 2006;
- la circolare n. 19 del 4 aprile 2007
e precisa che, dal punto di vista soggettivo, il meccanismo
dell'inversione contabile è circoscritto alle sole prestazioni di
servizi rese da soggetti subappaltatori ad imprese edili che si
pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in
relazione alla realizzazione di un intervento edilizio e che la
collocazione dell'operazione nel settore edile va verificata
attraverso il riferimento al codice di attività della tabella
Atecofin 2004; conclude, poi, che, in riferimento al caso in esame:
- nel rapporto con i propri committenti, la cooperativa deve
fatturare, in relazione ai lavori eseguiti, con l’aliquota IVA del
10%;
- nel rapporto con i propri soci, nonché con i non soci, che,
eseguendo materialmente i lavori, rientrassero nell'ambito delle
previsioni del vigente articolo 17, comma 6, del decreto IVA,
questi ultimi (soci e non soci) dovrebbero emettere la propria
fattura nei confronti della cooperativa senza applicazione
dell'imposta, secondo il sistema del "reverse charge".
Nella risoluzione viene, anche, precisato che, per quanto conerce
l’aliquota ridotta del 10%, l’applicazione della stessa resta
limitata alle prestazioni di manutenzione ordinarie o straordinarie
effettuate sugli immobili a destinazione abitativa, soltanto se
effettuate nei confronti degli utilizzatori finali e non anche
nelle fasi intermedie relative alla realizzazione dell’intervento
(ad esempio nei confronti di condomini o di società immobiliari)
che sono, invece assoggettate all’aliquota ordinaria del 20%.
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