Sblocca Cantieri, Codice dei contratti e nuovo Regolamento: chiusa la consultazione online del MIT

04/09/2019

Mentre il Paese sembra avere trovato una nuova formazione di Governo che consenta di evitare nuove elezioni a distanza di un anno e mezzo dalle precedenti, si è conclusa lo scorso 2 settembre la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla stesura del Regolamento di attuazione previsto dopo le modifiche apportate al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) dalla Legge n. 55/2019 di conversione del Decreto-Legge n. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri).

Una consultazione pubblica "aperta" (probabilmente troppo) che ha lasciato istituzioni, associazioni di categoria e operatori del settore liberi di esprimere il proprio parere su diverse materie relative a: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.

Alla consultazione ha partecipato anche la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) che ha offerto il proprio contributo con un documento redatto dal Tavolo Lavori Pubblici, coordinato dal Vice Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, Rino La Mendola, che abbiamo intervistato.

Il Governo uscente, con il decreto sblocca cantieri, ha tracciato, con un testo peraltro imperfetto, un percorso per abbandonare la soft law e puntare esclusivamente su un regolamento unico, a supporto del codice dei contratti. A prescindere dal fatto che il nuovo governo possa invertire la rotta, condividete l’idea?

Siamo ben consapevoli della necessità di riportare le regole a supporto del codice dei contratti in un unico provvedimento, purché questo non significhi rinnegare l’ottimo lavoro svolto dall’ANAC, votato alla trasparenza, all’apertura del mercato e soprattutto alla centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio. In buona sostanza, riteniamo che sia importante recuperare gran parte del contenuto delle linee guida emanate dall’ANAC, eliminando sovrapposizioni e trasformando la soft law in un vero e proprio regolamento, che riteniamo indispensabile per ridurre dubbi ed incertezze, che finiscono per rallentare le attività della stazioni appaltanti e per ridurre quella discrezionalità che mal si coniuga con la trasparenza, specie in un settore delicato, come quello dei lavori pubblici. Sia il pubblico dipendente che il libero professionista auspicano regole chiare che possano rendere certo e fluido l’intero processo di esecuzione di un’opera pubblica.

Il documento sulla consultazione individuava una serie di argomenti. Quali sono i temi su cui avete offerto il vostro contributo?

Ci siamo soffermati molto sulla figura del RUP, quale figura apicale nel processo di esecuzione delle opere pubbliche, dalla programmazione al collaudo dei lavori. Abbiamo sottolineato che tale figura deve essere distinta dalle figure di progettista e direttore dei lavori, anche per la realizzazione di opere pubbliche di importo modesto. Ciò in quanto, tra le attività del RUP, si rileva la verifica dei progetti, ai sensi dell’art. 26 del codice; attività del tutto incompatibili con la progettazione e la direzione dei lavori. Abbiamo inoltre sottolineato che la distinzione con i ruoli di progettista e direttore dei lavori è in ogni caso opportuna per le tante attività di controllo attribuite al RUP dall’art. 31 del codice dei contratti e dalle stesse linee guida n°3 emanate dall’ANAC. Siamo anche intervenuti sui requisiti del RUP che, a nostro avviso, deve essere iscritto al proprio Ordine Professionale. Ciò considerato che l’iscrizione all’Ordine impone, oltre al rispetto della deontologia professionale, anche l’aggiornamento continuo prescritto dall’art. 7 del DPR 137/2012; requisito fondamentale per una figura strategica, che è di fatto responsabile dell’intero processo di esecuzione delle opere pubbliche. Lo stesso abbiamo previsto per il collaudatore, a prescindere se questi sia un libero professionista o un dipendente; ciò in quanto anche tale figura riveste un ruolo fondamentale nel controllo dell’intero percorso di esecuzione dei lavori.

Avete trattato il tema della progettazione, con particolare riferimento alle novità introdotte dallo sblocca cantieri?

In merito alla progettazione, abbiamo soprattutto evidenziato le criticità introdotte dallo sblocca cantieri, nella misura in cui consente che i lavori di manutenzione possano essere appaltati sulla base di un progetto definitivo, segnando una riforma che non premia di certo la centralità del progetto. La scelta più coerente sarebbe stata quella di prevedere, per tali casi, formule semplificate della progettazione esecutiva; tuttavia, visti i contenuti della norma di rango primario, tali criticità non possono essere del tutto superate nel regolamento, che però potrebbe quanto meno stabilire che, in tali casi, il progetto definitivo deve essere dotato di tutti gli elaborati necessari per l’appalto dei lavori (capitolato speciale d’appalto, schema di contratto, ecc.). Abbiamo anche evidenziato l’opportunità di recepire il “decreto sui livelli di progettazione” già approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, purché i contenuti siano assolutamente semplificati, evitando le sovrapposizioni tra i livelli della progettazione. Ad esempio, abbiamo sottolineato l’opportunità di prevedere il ricorso al documento delle possibili alternative progettuali, previsto nella prima fase di fattibilità, solo per particolari tipologie di interventi e/o per notevoli importi di spesa (es: per interventi infrastrutturali lineari di importo superiore alle soglie di cui all’art.35 del codice).

Siete intervenuti sul tema degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria?

Certamente si. Abbiamo evidenziato la necessità di ribadire i principi fondamentali alla base della nuova disciplina per l’attuazione delle opere pubbliche: la qualità del progetto, la sua centralità nel processo di realizzazione e la differenziazione di ruoli e competenze fra i vari operatori.

In merito all’argomento, abbiamo proposto che il regolamento riprenda i contenuti delle Linee Guida ANAC n. 1 e n. 3 sui concorsi di progettazione, che riteniamo lo strumento migliore per valorizzare la professionalità dei concorrenti e per garantire la qualità del progetto. Abbiamo proposto di precisare, con il regolamento, che il ricorso a professionalità interne alla pubblica amministrazione, previsto dall’art. 23 comma 2 del Codice, debba essere subordinato al preventivo accertamento di comprovate qualificazioni professionali del personale incaricato (titolo professionale, abilitazione, regolare iscrizione all’Ordine, formazione, curriculum, ecc.), avendo cura di assicurare che, in base alle caratteristiche dell’oggetto della progettazione, venga garantita la medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con un processo di selezione concorsuale. Abbiamo anche evidenziato la necessità di superare le criticità introdotte dal decreto sblocca cantieri, convertito in legge 55/2019, nella misura in cui, con l’art. 36 comma 2 lettera b), prevede l’affidamento diretto, previa valutazione di cinque operatori economici, generando dubbi ed incertezze tra gli addetti ai lavori. La valutazione degli Operatori Economici, per effetto dell’art. 95 del Codice, per importi pari o superiori a 40.000 euro, può avvenire soltanto previa adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e pertanto solo a seguito di una vera e propria procedura negoziata. Sarebbe opportuno che il regolamento lo chiarisse, superando le incertezze delle stazioni appaltanti, che rischiano di bloccare o quanto meno rallentare gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria.

Vi siete espressi in merito ai requisiti speciali, che spesso finiscono per ridurre la concorrenza e chiudere il libero mercato agli operatori economici medio-piccoli?

Abbiamo proposto l’eliminazione di ogni valutazione temporale dei requisiti speciali, al fine di scongiurare il rischio che il mercato dei lavori pubblici venga esclusivamente riservato a chi ha avuto la fortuna di lavorare negli ultimi anni, tagliando fuori i titolari di strutture professionali medio-piccole che non hanno avuto questa possibilità. La nostra proposta è peraltro compatibile con la legge di rango primario (il codice) per i contenuti dell’ Allegato XVII, parte II, punto ii, il quale apre alla possibilità di infrangere i limiti temporali previsti dal codice. Inoltre, in merito ai requisiti speciali, riteniamo che debbano essere ricomprese anche le esperienze formative e di aggiornamento professionali specifico nella materia oggetto dell’incarico; ciò, al fine di aprire il mercato ai giovani, che altrimenti rischiano di rimanere sempre tagliati fuori.

E’ chiaro che ci siamo limitati a proporre riforme compatibili con l’attuale quadro normativo vigente, che non può ovviamente essere modificato da un regolamento. Rimangono pertanto attive le nostre richieste per superare le criticità della norma di rango primario (il codice), che saranno riprese in un documento, che invieremo presto al nuovo governo.

Ringraziando il vice presidente La Mendola per il prezioso contributo, lasciamo a voi ogni commento.

A cura di Ing. Gianluca Oreto



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