Agenzia delle entrate: ok al bonus prima casa con vendita dell'immobile acquistato senza benefici

19/09/2019

L’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa spetta anche a chi è già in possesso di un altro immobile, situato nello stesso Comune e acquistato prima del 1993, quando non era ancora previsa l’aliquota Iva agevolata, a patto che la prima abitazione sia rivenduta entro un anno. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello n. 377/2019.  
Quesito - Due coniugi vogliono acquistare da una società costruttrice una unità immobiliare a uso abitativo (categoria A/7) nello stesso Comune dove già possiedono l’abitazione principale, comprata prima dell’introduzione dell’aliquota Iva agevolata prima casa. Dal momento che, in sede di primo acquisto, possedevano i requisiti previsti dall’allora legislazione vigente per acquisti soggetti a imposta di registro agevolata, chiedono di poter effettuare il nuovo acquisto usufruendo dell’aliquota Iva prima casa, impegnandosi a vendere l’abitazione entro un anno dalla data di stipula.
Risposta delle Entrate - L’Agenzia, nel rispondere favorevolmente all’istante, ricorda quali sono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa, precisando che tali benefici spettano anche nel caso in cui il nuovo acquisto sia imponibile Iva, come nel caso dei coniugi che intendono acquistare da una società costruttrice.

Inoltre ribadisce come il comma 4-bis dell’articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al Dpr n. 131 del 1986, permetta al contribuente di derogare temporaneamente - entro l’anno dalla data dell’acquisto -  alla condizione di prepossidenza di un solo altro immobile agevolato nello stesso Comune di residenza (lettera b) della Nota II-bis). Scopo della norma è quello di agevolare il contribuente nella sostituzione dell’abitazione già posseduta, concedendo un lasso temporale di un anno, per l’alienazione dell’immobile da sostituire.
Nel caso in esame, l’Agenzia ritiene che tale condizione risulti soddisfatta, anche se l’immobile già posseduto dai coniugi non ha goduto delle agevolazioni prima casa, poiché acquistato nel 1990 da una società costruttrice, quando l’aliquota Iva prevista per le vendite di abitazioni era unica al 4%. La distinzione delle aliquote Iva sull’acquisto delle case è stata introdotta con il Dl 155 del 1993.

Per usufruire dell’agevolazione prima casa, ribadisce l’Agenzia, è necessario che:

  • l’immobile già posseduto sia stato acquistato nel 1990 da una società costruttrice e sia l’unico appartamento posseduto dai coniugi nel Comune di residenza;
  • al momento dell’acquisto della nuova casa i coniugi non siano titolari di altri immobili su tutto il territorio nazionale acquistati con le agevolazioni prima casa;
  • i coniugi rispettino i requisiti dell’agevolazione prima casa;
  • l’immobile da acquistare e l’immobile da vendere entro un anno siano classificabili catastalmente in categorie diverse da A1, A8 e A9.

L’Agenzia conclude che, se sono presenti tali condizioni, i coniugi possono beneficiare delle agevolazioni prima casa per l’acquisto del nuovo immobile dalla società costruttrice.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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