20/09/2019
In questo terzo articolo che fa seguito al primo in cui abbiamo parlato in via del tutto generale dell’affidamento diretto e della procedura negoziata dopo il decreto correttivo (leggi articolo) ed al secondo in cui abbiamo trattato l’affidamento diretto di importo inferiore a 150.000 euro (leggi articolo) trattiamo oggi l’affidamento di cui al comma 2, lettera c) dell’articolo 36 del Codice dei contratti nell’ultima veste, così come modificata dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto decreto sblocca cantieri) convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Ci riferiamo, dunque, agli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro che, come previsto dalla citata lettera c) del comma 2 dell’articolo 36 del Codice dei contratti devono essere affidati mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Codice dei contratti previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Ovviamente il numero di dieci operatori economici rappresenta il minimo previsto dalla norma senza alcuna limitazione per il numero massimo ricordando che per l’applicabilità dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’articolo 97, comma 8 del Codice dei contratti, sono rihieste almeno dieci offerte ammesse.
Ovviamente il primo principio da rispettare è quello della rotazione degli inviti meglio specificato ai paragrafi 3.6 e 3.7 delle linee guida ANAC n. 4 aventi ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici diimporto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
L’affidamento e l’esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 350.000 euro deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedureri entranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati. I regolamenti interni possono prevedere fasce, suddivise per valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici. Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. Il reinvito all’operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.
Per quanto concerne la procedura di affidamento di cui al comma 2, lettera c) dell’articolo 36 del Codice dei contratti si può fare uintegrale riferimento al paragrafo 5 delle citate linee guida ANAC n. 4 in cui è trattata la “La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35” con i dovuti aggiustamenti in quanto occorre fare riferimento soltanto ai lavori di importo pari o maggiore a 150.000 euro ed inferiore a 350.000 euro.
Le citate linee guida ANAC n. 4 nei sottoparagrafi relativi al paragrafo 5 danno utili indicazioni relativmente ai seguenti argomenti:
Ricordiamo, per ultimo, che:
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A cura di arch. Paolo Oreto