In questo quarto ed ultimo articolo sull'argomento degli
affdamenti diretti e delle procedure negoziate che fa seguito al
primo in cui abbiamo parlato in via del tutto
generale dell’affidamento diretto e della procedura negoziata dopo
il decreto correttivo (leggi articolo), al secondo in
cui abbiamo trattato l’affidamento diretto di importo inferiore a
150.000 euro (leggi articolo) ed al terzo in cui abbiamo
parlato della procedura negoziata per importi pari o uguali a
150.000 euro ma inferiori a 350.000 euro (leggi
articolo) trattiamo oggi l’affidamento di cui al comma 2,
lettera c-bis) dell’articolo 36 del Codice dei contratti
nell’ultima veste, così come modificata dal decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto decreto sblocca
cantieri) convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55) e
cioè degli affidamenti con procedura negoziata per importi pari o
superiori a 350.000 euro ma inferiori ad 1.000.000 di
euro.
Ci riferiamo, dunque, agli affidamenti di lavori di
importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a
1.000.000 di euro che, come previsto dalla citata
lettera c-bis) del comma 2 dell’articolo 36 del
Codice dei contratti devono essere affidati mediante la
procedura negoziata di cui all’articolo 63
del Codice (si tratta di una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara)
dei contratti previa consultazione, ove esistenti, di
almeno quindici operatori economici, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Ovviament:
- il numero di quindici operatori economici rappresenta una
soglia minima prevista dalla norma che potrebbe essere derogata al
ribasso ove sia possibile dimostrare che non ci sia possibilità di
arrivare a take soglia minima senza alcuna limitazione per il
numero massimo ricordando che per l’applicabilità dell’esclusione
automatica delle offerte anomale di cui all’articolo 97,
comma 8 del Codice dei contratti, sono rihieste
almeno dieci offerte ammesse;
- il primo principio da rispettare è quello della rotazione degli
inviti meglio specificato ai paragrafi 3.6 e 3.7
delle linee guida ANAC n. 4 aventi ad oggetto
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici diimporto
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”.
L’affidamento e l’esecuzione di lavori di importo pari o
superiore a 350.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro
deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e
degli affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di
partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei
criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di
prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi. Il principio
di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle
procedureri entranti nel medesimo settore merceologico, categorie
di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la
stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori
economici selezionati. I regolamenti interni possono prevedere
fasce, suddivise per valore, sulle quali applicare la rotazione
degli operatori economici. Il rispetto del principio di rotazione
espressamente fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente
uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere
motivazionale più stringente. Il reinvito all’operatore economico
invitato in occasione del precedente affidamento, e non
affidatario, deve essere motivato.
Per quanto concerne la procedura di affidamento
di cui al comma 2, lettera c-bis) dell’articolo 36 del
Codice dei contratti si può fare integrale riferimento al
paragrafo 5 delle citate linee guida ANAC n. 4 in
cui è trattata la “La procedura negoziata per l’affidamento di
contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e
inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di
servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo
35” con i dovuti aggiustamenti in quanto occorre fare
riferimento soltanto ai lavori di importo pari o maggiore a
350.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro.
Le citate linee guida ANAC n. 4 nei sottoparagrafi relativi al
paragrafo 5 danno utili indicazioni relativmente ai seguenti
argomenti:
- 5.1 l’indagine di mercato e l’elenco degli operatori
economici
- 5.2 il confronto competitivo
- 5.3 la stipula del contratto.
Ricordiamo, per ultimo, che:
- le amministrazioni possono dotarsi, nel rispetto del proprio
ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate: a) le
modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente
distinte per fasce di importo; b) le modalità di costituzione
dell’elenco dei fornitori, distinti per categoria e fascia di
importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a
presentare offerta. Lo svolgimento delle indagini di mercato non
ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito
alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le
modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante,
differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i
principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la
consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico
propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori
esistenti. La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità
dell’indagine di mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in
ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico
di riferimento e della sua contendibilità. La stazione appaltante
può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli
anche da elenchi appositamente costituiti, a seguito di avviso
pubblico, secondo le modalità indicate nei paragrafi 5.1.6 e
seguenti delle Linee guida ANAC n. 4. Gli operatori economici
invitati devono possedere i requisiti generali di moralità di cui
l’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 ed i requisiti speciali
richiesti dall’avviso. L’eventuale possesso dell’attestato di
qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto
dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso
dei requisiti di capacità economico/finanziaria e
tecnico/professionale;
- la stazione appaltante deve selezionare, in modo non
discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato
all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero
almeno pari ai minimi previsti dall’articolo36 del Codice dei
contratti pubblici, sulla base dei criteri definiti nella determina
a contrarre ovvero dell’atto equivalente.La stazione appaltante è
tenuta al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e
degli inviti. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla
selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei
requisiti posseduti, la stazione appaltante procede al sorteggio, a
condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso
di indagine di mercatoo nell’avviso di costituzione dell’elenco e
che, in ogni caso, venga evitata la conoscibilità dei soggetti
invitati, prima della scadenza dei termini di ricezione delle
offerte. La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli
operatori economici selezionati. L’invito contiene tutti gli
elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta
informata e dunque seria, tra cui almeno quelli indicati al
paragrafo 5.2.6 delle Linee guida ANAC n. 4. La stazione appaltante
verifica il possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario. La
stazione appaltante può effettuare verifiche nei confronti degli
altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in
materia di autocertificazione di cui al Decreto del Presidente
dellaRepubblica28 dicembre 2000 n. 445;
- la stipula del contratto avviene nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 32, comma 10, letterab) e comma
14, del Codice dei contratti pubblici.
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A cura di arch.
Paolo Oreto
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