Sbloccati i pagamenti di importo pari o superiore a 10.000 euro per
tutti i fornitori della pubbliche amministrazioni. È quanto
stabilito dalle due circolari della ragioneria generale dello stato
(n. 28 del 6 agosto 2007 e n. 29 del 4 settembre 2007) e dalla
direttiva del soggetto riscossore nazionale (Equitalia) prot.
DRI/AC/2007/010 dello scorso 12 settembre.
La circolare 29 dello scorso 4 settembre, integrando la precedente
circolare 28, detta ulteriori istruzioni applicative in merito
all’art. 48-bis del DPR 602/1973, introdotto dall’art. 2, comma 9,
del decreto legge 262/2006 convertito con legge 286/2006. In
particolare, l’art. 48-bis stabiliva:
Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se
il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non
procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle fmanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1.
In assenza de regolamento previsto dal Ministero e sino
all’emanazione dello stesso, al fine di velocizzare e semplificare
le procedure di pagamento (anche al fine di evitare di far sorgere
contenziosi), è previsto l’utilizzo di uno specifico format
predisposto dal soggetto riscossore nazionale, da utilizzare come
dichiarazione sostitutiva di notorietà. Il format predisposto da
Equitalia, in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare 29,
risolve il problema dei pagamenti che avvengono periodicamente,
come ad esempio in caso di appalti di servizi, contratti di
somministrazione e locazioni: al fine di evitare sistematiche e
ripetitive dichiarazioni a fronte di ogni singolo pagamento,
all’interno della dichiarazione sostitutiva è previsto
l’inserimento della seguente dichiarazione:
il sottoscritto (……) dichiara (…..)
che provvederà a comunicare
tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla
situazione sopra rappresentata.
Allegato alla presente notizia il modello
di autocertificazione previsto da Equitalia
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