26/09/2019
Il cambio di destinazione d’uso di un immobile regolarmente realizzato è regolato dall’articolo 23-ter rubricato “Mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante” del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) e da altri articoli dello stesso DPR:
Ovviamente l’articolo fondamentale per il mutamento di
destinzione d’uso è il citato articolo 23-ter in cui è stabilito un
netto spartiacque tra mutamenti di destinzione d’uso
urbanistucamente rilevanti e non. In pratica, al comma 1 del citato
articolo è precisato che “Salva diversa previsione da parte
delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della
destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della
singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché
non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da
comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare
considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto
elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.”
In pratica se con il mutamento di destinazione d’uso cambia l’utilizzazione dell’immobile tra quelle di cui alle lettere dalla a) alla d) si tratta di mutamento d’uso rilevante mentre nel caso in cui con tale mutamento di destinzione d’uso, la cetegoria funzionale resti la stessa non è possibile parlare di mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.
È opportuno precisare che le categorie catastali non hanno nulla a che vedere con le diverse categorie funzionali che definiscono la destinazione d’uso dal punto di vista urbanistico e che, quindi. È possibile avere due immobili che pur avendo la stessa categoria catastale possono avere diversa destinazione d’uso dal punto di vista urbanistico.
Occorre, poi, precisare che, anche nel caso di mutamento della destinazione d'uso in assenza di opere edilizie interne, occorre, comunque, dimostrare che il cambio della destinazione intervenga tra categorie urbanistiche omogenee perché il cambio, allorquando comporta l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle elencate al comma 1 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001, determina un aggravamento del carico urbanistico esistente. Per fare un esempio, nel caso di un immobile destinato a civile abitazione da trasformare, anche senza opere, ad attività di casa vacanze, si tratta di mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante in quanto l’immobile originario era classificabile, nella categoria funzionale residenziale (lettera a), comma 1, articolo 3 D.P.R. n. 380/2001) mentre la casa vacanze è classificabile nella categoria “turistico-ricettiva” (lettera a-bis), comma 1, articolo 3 D.P.R. n. 380/2001).
Per la definizione, dunque, di mutamento della destinazione d’uso rilevante o non rilevante, occorre fare riferimento soltanto all’articolo 3, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 e quando il mutamento di destinazione d’uso si verifica all’interno della stessa categoria funzionale individuata tra quella di cui allae lettera d a) a d) del citato articolo 3, comma 1 deve essere considerato urbanisticamente non rilevante, ed è pertanto sempre consentito, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali.
Sia nel caso di mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante o urbanisticamente non rilevante, per quanto i necessari titoli abilitativi necessari per realizzare i vari interventi, occorre fare riferimento agli artt. 6, 10, 22 e 23 di cui al D.P.R. n. 380/2001.
Ovviamente per definire compiutamente i titoli edilizi da utilizzare nei vari casi occorre, anche, tenere presente:
In un prossimo articolo tratteremo dei titoli edilizi da utilizzare nei vari casi di mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante o urbanisticamente non rilevante.
A cura di arch. Paolo Oreto