L’ANAC on la delibera n. 759 del
4/9/2019 avente ad oggetto “Procedura aperta per
l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo molo centrale
dell’aerostazione internazionale (Molo C) dell’aeroporto di
Fiumicino - Importo a base di gara € 169.550.822,00” ha
deciso:
- di invitare, le parti, tenuto in debito conto di quanto messo
in luce dall’Autorità, ad una valutazione delle possibili
iniziative da intraprendere;
- di trasmettere la presente delibera ad ENAC, AdR S.p.A., ATI
Cimolai S.p.A. ed al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
chiedendo agli stessi di informare l’Autorità degli eventuali
provvedimenti conseguenti che intendono adottare, nonché
all’esponente, Curatore fallimentare della società Gozzo Impianti
S.p.A.;
- di trasmettere la presente Delibera alla Guardia di Finanza -
Nucleo Speciale Anticorruzione;
- di trasmettere la presente Delibera alla Procura della Corte de
Conti per il Lazio.
Riteniamo superfluo qualsiasi commento su un appalto integrato
da quasi 170 milioni di Euro, con quattro perizie di variante,
tutte ritenute illeggittime, per il quale sono stati interessati
dall’ANAC la Guardia di Finanza - Nucleo speciale
Anticorruzione e la Procura della Corte dei conti
per il Lazio oltre l’ENAC ed il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
una delibera in cui sono stati ravvisati i seguenti comportamenti,
tenuti dai soggetti coinvolti nel procedimento, non conformi al
quadro normativo ratione temporis applicabile o, comunque,
a criteri di efficacia ed efficienza:
- in ordine all’attività di progettazione, lo sviluppo e la
consegna del progetto esecutivo sono avvenuti in difformità alla
tempistica programmata e contrattualmente prevista, in assenza di
circostanze sopravvenute alla stipula del contratto di appalto;
peraltro, ingiustificatamente non hanno trovato applicazione le
penali contrattuali;
- in ordine all’attività di esecuzione dei lavori risultano
illegittime:
- la prima variante, approvata ai sensi
dell’art. 132 co. 3, secondo e terzo periodo del d.lgs. n.
163/2006, per l’esecuzione di lavorazioni aggiuntive riferite alla
realizzazione e riqualificazione di nuova pavimentazione portante
per aeromobili, che avrebbe dovuto porsi alla base di una nuova
procedura ad evidenza pubblica;
- la variante migliorativa, proposta
dall’appaltatore ai sensi dell’art. 11 del d.m. n. 145/2000, quanto
ai modi e ai tempi di adozione, con riconoscimento a quest’ultimo
dell’importo di € 1.827.885,33;
- la seconda perizia di variante, oggetto del IV
atto aggiuntivo, per l’assenza dei requisiti della imprevedibilità
e delle circostanze sopravvenute invocate;
- la terza perizia di variante, oggetto del V,
VI e VII atto aggiuntivo, che si configura come un vero e proprio
nuovo progetto e, quindi, avrebbe dovuto porsi alla base di una
nuova procedura ad evidenza pubblica;
- la quarta perizia di variante, oggetto
dell’VIII atto aggiuntivo, quanto all’oggetto della variante,
all’affidamento all’esecutore di una parte del progetto di variante
nonché per le modifiche di ulteriori termini contrattuali;
- la mancata trasmissione all’ANAC della variante n. 3 – fase 3 e
4 e della variante n. 4, ai sensi dell’art. 37 del decreto legge
24.6.2014 n. 90 e dei Comunicati del Presidente ANAC in
materia;
- la previsione e il riconoscimento all’ATI Cimolai S.p.A. di un
importo forfettario ed omnicomprensivo di € 14.200.000,00 per
anticipata consegna, in aggiunta al corrispettivo d’appalto, anche
commisurato al riconoscimento di € 4.836.553,78 in relazione alla
riserva n. 20bis, per la remunerazione di maggiori oneri
per anticipata consegna dei lavori;
- le modalità di definizione del contenzioso mediante l’adozione
di un I accordo, in assenza degli elementi posti a garanzia delle
valutazioni operate da AdR S.p.A. in merito alla convenienza
economica dell’accordo stesso;
- la sottoscrizione di due accordi negli anni 2011 e 2013 che non
rientrano tra le ipotesi tipizzate dalla legge sia sulle varianti
sia sulla definizione del contenzioso;
- l’esecuzione ad opera della mandataria Cimolai S.p.A., in
assenza di qualificazione nella categoria OG11, delle attività
residue impiantistiche, riconducibili alla categoria OG11 stessa,
di spettanza della mandante Gozzo Impianti S.p.A., a seguito
dell’estromissione di quest’ultima;
- il frazionamento in più contratti di subappalto delle ulteriori
attività residue impiantistiche, riconducibili alla categoria OG11,
non eseguite dalla Cimolai S.p.A., in violazione dell’art. 13, co.
7 della l. n. 109/94, nonché l’autorizzazione e svolgimento in
subappalto dei lavori rientranti nella categoria OS4.
In allegato la delibera ANAC 4 settembre 2019, n.
759.
A cura di Redazione
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