Tra le modifiche introdotte al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50 (c.d. Codice dei contratti pubblici) dal
Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32
(c.d. Decreto Sblocca Cantieri) convertito dalla
Legge 14 giugno 2019, n. 55, spiccano
quelle relative all'articolo 36 (Contratti sotto
soglia).
Su queste è importate rilevare che poiché le modifiche
introdotte si sovrappongono alla disciplina derogatoria introdotta,
limitatamente all’anno 2019, dal comma 912 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145
(c.d. Legge di bilancio per il 2019), tale comma viene
abrogato dall'articolo 1, comma 24 del Decreto-Legge n. 32/2019 in
cui viene, espressamente, affermato che “All’articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è abrogato”.
Considerato che, nella versione precedente alla conversione in
legge, le modifiche all'art. 36 erano completamente diverse da
quelle post Legge n. 55/2016, la disciplina che regola i contratti
sottosoglia può essere suddivisa in 4 periodi distinti:
- Fino al 31 dicembre 2018 - Disciplina previgente;
- 1 gennaio 2019 - 18 aprile 2019 - Con le modifiche a tempo
previste dalla Legge di Bilancio per il 2019;
- 19 aprile 2019 - 17 giugno 2019 - Con le modifiche previste dal
Decreto-Legge n. 32/2019, nella versione precedente la sua
conversione in legge;
- Dal 18 giugno 2019 - Con le modifiche previste dal
Decreto-Legge n. 32/2019, nella versione convertita dalla legge 14
giugno 2019, n. 55.
Di seguito una tabella riepilogativa.
Entrando nel dettaglio, nella sua ultima versione, l'art. 36
prevede tre tipologie di affidamento:
- affidamento diretto;
- procedura negoziata;
- procedura aperta.
Tipologie di affidamento che, come previsto dal comma 1 dello
stesso articolo, devono comunque rispettare i principi di cui agli
artt. 30, comma 1, 34 e 42, e il principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti, in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese.
In definitiva, quindi, le stazioni appaltanti, per tutti i
contratti sottosoglia devono garantire:
- a) il principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da
impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione
del contratto;
- b) il principio di efficacia, la congruità dei propri atti
rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui
sono preordinati;
- c) il principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la
durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di
obiettive ragioni;
- d) il principio di correttezza, una condotta leale ed
improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in
quella di esecuzione;
- e) il principio di libera concorrenza, l’effettiva
contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti
potenzialmente interessati;
- f) il principio di non discriminazione e di parità di
trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e
l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione
delle offerte e nella loro valutazione;
- g) il principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità
delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano
un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle
procedure;
- h) il principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità
dell’azione rispetto alle finalità e all’importo
dell’affidamento;
- i) il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti,
il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo
la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di
essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) i criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la
previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri
ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali
aggiornamenti;
- k) il principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di
interessi, l’adozione di adeguate misure di prevenzione e
risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di
svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione
del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle
misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo
coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione
elaborato dall’ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei
Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza
In conclusione, dal 18 giugno 2019 la situazione dei contratti
sottosoglia risulta essere la seguente:
- fino a 40.000 euro - Affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici (c.d. affidamento
diretto "puro");
- tra 40.000 e 150.000 euro - Affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per
i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti (c.d. procedura semplificata);
- tra 150.000 e 350.000 euro - Procedura negoziata previa
consultazione di almeno 10 operatori economici nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- tra 350.000 e 1.000.000 euro - Procedura negoziata previa
consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- oltre 1.000.000 euro - Procedura aperta
A cura di Redazione
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