Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2006 il
Decreto del Ministero dell'Interno recante “Requisiti degli
apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n.
94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli
antincendio”.
Il decreto stabilisce che i datori di lavoro, ai fini
dell'espletamento dei controlli di prevenzione incendi, nelle
attività con rischio derivante da atmosfere potenzialmente
esplosive, devono fornire la documentazione tecnica specificata nel
decreto stesso.
La documentazione viene acquisita agli atti del Comando provinciale
dei Vigili del fuoco competente per territorio e deve attestare
l'idoneità dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, per
lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità
anche del gruppo e della categoria del prodotto nonché di tutte le
indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il
funzionamento sicuro degli stessi, conformemente alla
destinazione.
Con il presente decreto vengono, poi, apportate alcune
modifiche:
- ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto del Ministro
dell'ambiente 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 156 del 5 luglio 1996, recante
“Requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure
di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti
durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli
impianti di distribuzione carburanti”;
- al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 16
maggio 1996;
- al punto 2.7.5 “Apparecchi di distribuzione automatici” del
titolo II “Modalità costruttive” dell'allegato al decreto del
Ministro dell'interno 24 maggio 2002, recante “Norme di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli
impianti di distribuzione stradale di gas naturale per
autotrazione”.
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