Conto corrente dedicato e Sanzioni per mancata accettazione carte di credito: giro di vite su professionisti e imprese

17/10/2019

Era nell'aria da tempo, adesso c'è la conferma con la prima bozza di schema di Decreto Legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Il Governo ha scelto di trovare le risorse necessarie per finanziare la sterilizzazione dell'aumento dell'IVA e il reddito di cittadinanza, attraverso la lotta all'evasione fiscale.

E chi sono i principali evasori da cui poter ancora raschiare qualcosa? ovviamente professionisti e imprese, dipinti non come produttori di ricchezza ma come ombre a cui poter chiedere ancora lacrime e sacrifici. Perché il problema del Paese sono questi piccoli evasori e non i grattacieli di burocrazia creati in 40 anni di cattiva politica per finanziare bacini elettorali fatti da fondazioni, partecipate e altri enti inutili che non producono nulla.

Tornando al Decreto Legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, leggendo prima il titolo degli articoli, ciò che è saltato subito all'occhio sono gli articoli 23 e 24, rispettivamente "Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito" e "Obbligo conto dedicato per le imprese individuali ed i professionisti".

L'articolo 23 completa il progetto nato nel 2012 con il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita 2), sanando quella che potrebbe essere definita una "dimenticanza" che non ha mai fatto realmente entrare in vigore l'obbligo previsto di accettare pagamenti tramite carte di debito e di credito. Per questo motivo, viene previsto l'inserimento del comma 4-bis all’articolo 15 del D.L. n. 179/2012, che prevede: “Nei casi di mancata accettazione di un pagamento effettuato con una carta di debito o di credito, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa di importo pari a 30 Euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con mezzi elettronici. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16 sul pagamento in misura ridotta, e l’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All’accertamento delle violazioni di cui al presente comma provvedono gli organi che, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonché ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della medesima legge n. 689 del 1981, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria”.

Sull'argomento ricordiamo che era stato emesso il parere contrario del Consiglio di Stato 1 giugno 2018, n. 1446 sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico che introduceva un meccanismo sanzionatorio in caso di rifiuto del pagamento con carta, ritenendo che l’art. 15, comma 5 del D.L. 179/2012 non fosse “rispettoso del principio costituzionale della riserva di legge in quanto carente di qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale”.

Problema superato dal nuovo decreto legge che con una modifica diretta al D.L. n. 179/2012 prevede direttamente una specifica sanzione per la mancata accettazione dei pagamenti con carta di debito o carta di credito. Nello specifico, la sanzione prevista sarebbe pari a 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con carte.

L'obiettivo dichiarato nella relazione illustrativa è quello di disincentivare comportamenti cash-based e promuovere "strumenti di pagamento alternativi al contante, in un’ottica non solo di emersione dell’economia sommersa ma anche di stimolo allo sviluppo tecnologico con ricadute positive in termini di modernizzazione della società e dell’economia".

In riferimento all'art. 24 titolato Obbligo conto dedicato per le imprese individuali ed i professionisti vengono proposte due versioni che in comune hanno l'obbligo per imprese e professionisti di dotarsi di uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, solo le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

In questo caso la relazione tecnica indica che la norma andrà a toccare una platea composta da 1,4 milioni di contribuenti forfetari e 2,2 milioni di contribuenti assoggettati a tassazione ordinaria, esercitando su di questi un effetto deterrente che renda più chiaro il collegamento tra i proventi dell’attività professionale e i conseguenti flussi di cassa.

Vedremo cosa accadrà alla bozza di decreto legge, ma le intenzioni sono chiarissime e, pur essendo favorevole alla lotta all'evasione fiscale, io sogno ancora un Paese che non punti il dito contro ma crei valore e ricchezza attraverso misure volte a favorire la sburocratizzazione delle attività, l'eliminazione degli sprechi, l'utilizzo corretto delle risorse e molto in generale l'attività d'impresa e la professione.

#unpensieropositivo

A cura di Ing. Gianluca Oreto



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