29/10/2019
Confermate le sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito dall'1 luglio 2020. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 il Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (c.d. Decreto Fiscale).
Il Decreto conferma le indiscrezioni circolate dopo l'approvazione della prima bozza in Consiglio dei Ministri, in merito alla sanzione prevista per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito a completamento della norma inserita nel Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita 2), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con la quale era stato previsto questo obbligo ma non la relativa sanzione.
L'art. 23 del D.L. n. 124/2019 prevede, infatti, una modifica all'art. 15 del D.L. n. 179/2012, ed in particolare:
dopo il comma 4, è aggiunto il 4-quater per cui:
A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione
di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di
pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai
sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto
una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro,
aumentata del 4 per cento del valore della
transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del
pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al
presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti
dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad
eccezione dell’articolo 16 sul pagamento in misura ridotta, e
l’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17
della medesima legge è il Prefetto del territorio nel quale hanno
avuto luogo le violazioni. All’accertamento delle violazioni di cui
al presente comma provvedono gli organi che, ai sensi dell’articolo
13, comma 1, della legge n. 689 del 1981, sono addetti al controllo
sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro,
nonché ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della medesima legge n.
689 del 1981 gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria.
In definitiva, dall'1 luglio 2020, chi effettua attività di vendita di prodotti e servizi (quindi anche i professionisti) avranno l'obbligo di accettare pagamenti effettuati con carte di debito e credito. Chi non dovesse accettarli, potrà essere denunciato e ricevere una sanzione amministrativa pari a 30 euro più il 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Salta, invece, l'obbligo di conto dedicato per imprese individuali ed professionisti, inizialmente previsto dall'art. 24 del Decreto Fiscale per il quale sarebbero dovute affluire le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali effettuare i prelevamenti per il pagamento delle spese.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it