È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 272/7 del 25 ottobre 2019 il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della
Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce
modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel
settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di
esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici»).
Il nuovo Regolamento nasce dalla consapevolezza della
trasformazione digitale in corso nel settore degli appalti pubblici
che ha reso necessaria la modifica del precedente regolamento di
esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione con il quale erano
stati approvati i modelli di formulari previsti dalle direttive
89/665/CEE, 92/13/CEE, 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE. Considerati, però, il numero e l’ampiezza degli
adattamenti necessari a garantire l’efficacia dei modelli di
formulari nell’ambiente digitale, si è preferito abrogare il
vecchio regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986, sostituendolo con
quello nuovo.
Al fine di consentire che l’attuazione tenga conto delle
specificità nazionali, è stato lasciato agli Stati membri e alle
loro autorità un ampio margine di flessibilità nell’impostazione
dei sistemi di software in cui saranno inseriti i nuovi modelli di
formulari che non saranno più compilati manualmente ma generati
automaticamente.
Il regolamento stabilisce i seguenti modelli di formulari:
- Programmazione - per gli avvisi e i bandi di
cui all’articolo 27, paragrafo 2, all’articolo 28, paragrafo 3, e
all’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui
all’articolo 45, paragrafo 2, e all’articolo 67, paragrafo 1, della
direttiva 2014/25/UE, all’articolo 30, paragrafo 1, e all’articolo
33, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE;
- Gara - per gli avvisi e i bandi di cui
all’articolo 48, paragrafo 2, all’articolo 49, all’articolo 75,
paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 79, paragrafo 1, della
direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 67, paragrafo 2, agli
articoli 68 e 69, all’articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e
c), e all’articolo 96, paragrafo 1, primo comma, della direttiva
2014/25/UE; di cui all’articolo 31, paragrafi 1 e 3, della
direttiva 2014/23/UE e all’articolo 30, paragrafo 2, e all’articolo
52, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE;
- Preavviso di aggiudicazione diretta - per gli
avvisi di cui ai rispettivi articoli 3 bis delle direttive
89/665/CEE e 92/13/CEE;
- Risultati - per gli avvisi di cui all’articolo
50, all’articolo 75, paragrafo 2, e all’articolo 79, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 70, all’articolo
92, paragrafo 2, e all’articolo 96, paragrafo 1, terzo comma, della
direttiva 2014/25/UE; di cui all’articolo 32 della direttiva
2014/23/UE e all’articolo 30, paragrafo 3, della direttiva
2009/81/CE;
- Modifica dell’appalto - per gli avvisi di cui
all’articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui
all’articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE e
all’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE;
- Rettifica - in caso di rettifica o
annullamento degli avvisi e dei bandi elencati in precedenza.
Il nuovo regolamento entra in vigore il 14 novembre 2019 e si
applicherà a decorrere dal 14 novembre 2022.
A cura di Redazione
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