Nuovo Codice di Prevenzione Incendi: con il DM 18 ottobre 2019 termina il doppio binario

06/11/2019

Finalmente, sul S.O. n. 41 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 256 del 31/10/2019 è stato pubblicato il D.M. 18 ottobre 2019 che modifica l'allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

L’allegato tecnico è una profonda e sostanziale riscrittura del Codice del 2015 finalizzata a risolvere le criticità che sono emerse nei quattro anni di doppio binario, in merito, soprattutto, all’esodo (S.4), alla compartimentazione (S.3), alla determinazione dei profili di rischio (G.3) e al controllo dell’incendio (S.6).

In particolare: la controversa definizione di corridoio cieco, la larghezza minima ammessa per le vie di esodo verticali (1200 mm), la non ammissibilità, ai fini dell’esodo, delle rampe aventi pendenza superiore all’8%; le profonde limitazioni previste per il compartimento multipiano (ammesso solo fino ad una quota di 12 m), la valutazione dei depositi all’aperto, l’elevata richiesta di chiusure dei vani di comunicazione tra compartimenti di tipo Sa; la mancanza di elementi di tipo quantitativo atti alla definizione dell’indicatore di richio δα, relativo alla velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio (riferita alla modalità di impilamento degli stoccaggi) che poteva condurre a valutazioni non coerenti del rischio incendio; l’eccessiva richiesta di mezzi di estinzione portatili, la richiesta di estintori e idranti anche in attività come i magazzini intensivi completamente automatizzati coperti da impianto sprinkler…

Queste ed altre incongruenze rendevano particolarmente complessa, se non irrealizzabile, e comunque per lo più sconveniente la progettazione con il Codice di Prevenzione Incendi, in particolare, quando le Regole tecniche Orizzontali (RTO) si dovevano integrare con le Regole Tecniche Verticali (RTV) successivamente emanate: uffici (V.4), alberghi (V.5), autorimesse (V.6), scuole (V.7), locali commerciali (V.8); soprattutto nel caso di valutazioni di attività esistenti per le quali il Codice non ammetteva norme transitorie.

Queste difficoltà, unite alla naturale inerzia al cambiamento, all’eccessiva complessità architettonica dell’approccio olistico e alla assoluta libertà di scelta del binario da percorrere (decreti tradizionali o Codice di Prevenzione Incendi) hanno di fatto decretato il mancato successo da parte del D.M. 03/08/2015, sancito dalle deludenti percentuali di impiego registrate.

Unica strada per risolvere gli ostacoli che si palesavano così frequentemente era rappresentata dal ricorso alle soluzioni alternative, con ipotesi a volte forzate, non sempre affrontate con il dovuto rigore scientifico e, comunque, appannaggio di pochi.

Il Codice è, tuttavia, un piano ambizioso, un’idea potente: l’elaborazione di uno strumento normativo unico in grado di comprendere in sé, in maniera organica, tutta la normativa di prevenzione incendi esistente (per il momento sono escluse le attività energetiche), in grado di confrontarsi con gli standard di sicurezza internazionali, capace di aggiornarsi dinamicamente alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti, all’evoluzione della visione “politica” della sicurezza, concetto mutageno, legato alla cronaca, agli accadimenti, all’opinione pubblica, ai media, e alle esigenze del Paese reale.

Il Codice è perciò un progetto vincente e non si può fermare, può essere corretto, se serve e quando serve, ma è lo standard con il quale progettisti e valutatori si dovranno confrontare, tutti, nei prossimi anni.

Il 2019 ha dunque visto: l’emanazione del D.M. 12/04/2019 “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, che ha esteso il campo di applicazione del Codice ad oltre la metà delle ottanta attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e ha decretato, a far data dal 20/10/2019, la fine del doppio binario, per quelle attività soggette che non erano verticalmente normate; e, l’entrata in vigore, dal 01/11/2019, del nuovo Codice di Prevenzione Incendi, il Codice 2.0, perché altri ancora ne seguiranno.

Il D.M. 18/10/2019 è dunque lo strumento attraverso il quale sarà possibile accantonare definitivamente il D.M. 10/03/1998, metodo comodo e semplificato, se non semplicistico, che si portava dentro una grande quota di aleatorietà.

Il D.M. 18/10/2019 non è certo meno complesso del D.M. 03/08/2015, pur se arricchito, nel testo, di numerose illustrazioni ed esempi puntuali, al fine di dirimere i numerosi dubbi interpretativi che possono assalire il progettista, soprattutto in una iniziale fase applicativa, ma può diventare uno strumento potente, nelle mani del professionista esperto che, con la dovuta attenzione e arguzia può individuare anche nelle soluzioni conformi ampi margini risolutivi dei problemi.

Soprattutto nelle attività a geometria semplice, con pochi piani e ridotta superficie, i margini di vantaggio del Nuovo Codice integrato dalle RTV, può risultare estremamente conveniente rispetto ai decreti prescrittivi tradizionali, e dare grandi soddisfazioni; se ne consiglia pertanto vivamente l’applicazione.

Se poi la scelta progettuale dovesse ricadere sulle soluzioni alternative rappresentate dai metodi della progettazione (M1, M2, M3) ecco evidente lo sforzo di omogenizzazione e guida alle soluzioni alternative, con l’indicazione, per ciascuna misura antincendio, delle modalità progettuali che possono essere accettate.

Attualmente è in corso un cambiamento radicale nella elaborazione delle norme di prevenzione incendi, ovvero il passaggio dal tradizionale metodo prescrittivo, dove gli obiettivi, la valutazione del rischio e le prescrizioni ritenute idonee alla sua compensazione sono stabilite a priori dal normatore, al metodo prestazionale in cui i requisiti che l’Opera da Costruzione deve possedere vengono definiti in termini di prestazioni i cui livelli sono individuati, fra quelli previsti, dal progettista, in base alla valutazione del rischio riferita all’attività in esame. Al progettista, dunque, assumere l’onere della valutazione del richio e tracciare la strada da percorrere all’interno del contenitore rappresentato dal Codice di Prevenzione Incendi.

La fine del doppio binario rappresenta la linea di demarcazione fra il vecchio e il nuovo, fra chi è deciso a mettersi in gioco e chi invece ridimensionerà necessariamente la propria attività di professionista antincendio.

Il 2020 invece, sarà l’anno delle Regole Tecniche Verticali ancora mancanti (musei, asili nido, edifici alti, strutture sanitarie, locali di pubblico spettacolo, stazioni ferroviarie, discariche, ecc.) e la riscrittura di quelle, come la V.6 autorimesse, che avevano evidenziato particolari criticità nell’applicazione, e della progressiva transizione completa verso il nuovo approccio progettuale prestazionale.

E’ dunque in corso una svolta epocale che richiede una maggiore preparazione  per i progettisti e necessita di una adeguata attività di formazione e aggiornamento, nonché di dotarsi di qualche buon libro di esempi applicativi sul nuovo Codice di Prevenzione Incendi e non soltanto di un commentario.

A cura di Dott. Ing. Vasco Vanzini
Comando Prov.le VV.F. Bologna
Autore di Sicurezza antincendio edifici civili



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