In considerazione delle modifiche introdotte dal
D.L. n. 32/2019 (c.d. Sblocca
Cantieri), convertito con modificazioni dalla Legge n.
55/2019, al
D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei
contratti), e nelle more della definizione del nuovo
Regolamento di attuazione, l'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) ha ritenuto
opportuno fornire alle stazioni appaltanti ed agli operatori
economici indicazioni interpretative in merito all'applicazione
delle clausole del bando tipo nel
nuovo contesto normativo.
Per farlo è stato pubblicato il Comunicato 23 ottobre 2019 a firma del
nuovo Presidente ANAC Francesco Merloni, con il
quale si prende atto delle modifiche apportate dallo Sblocca
Cantieri che riguardano:
- la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell'Albo dei
Commissari di gara;
- l'estensione ai settori ordinari, sempre fino al 31 dicembre
2020, della disposizione di cui all’art. 133, comma 8 del Codice,
con la quale le stazioni appaltanti possono prevedere nei bandi che
l’esame delle offerte preceda la verifica dell’idoneità degli
offerenti;
- il limite al 40% al subappalto fino al 31 dicembre 2020 (limite
su cui è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia UE 26 settembre
2019, causa C-63/18).
- la sospensione a fine 2020 dell’obbligo di indicazione della
terna dei subappaltatori in gara nonché delle verifiche in sede di
gara riferite al subappaltatore;
- con riferimento agli oneri di pubblicazione ai fini della
trasparenza, la soppressione del secondo, terzo e quarto periodo
dell’art. 29, comma 1, d.lgs. 50/2016;
- con riferimento ai requisiti di partecipazione dei consorzi, la
sostituzione del secondo comma dell’art. 47 d.lgs. 50/2016 e
l'aggiunzione del nuovo comma 2bis;
- la modifica dell’art. 31, comma 5 del Codice, attribuendo
all’emanando regolamento governativo la competenza a regolare
compiti e funzioni del RUP;
- la modifica dell’art.110, recante disposizioni sulle procedure
di affidamento in caso di crisi di impresa.
Con un quadro normativo in divenire, l'ANAC si è riservata di
modificare i Bandi tipo nn. 1, 2 e 3 relativi
rispettivamente:
- all’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di
importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati
all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior
rapporto qualità/prezzo (bando tipo n. 1 di cui alla
Delibera 22 novembre 2017, n.
1228);
- all’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di
importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo (bando tipo n. 2 di cui alla
Delibera 10 gennaio 2018, n. 2);
- all’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di
importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo (bando tipo n. 3 di cui alla Delibera 31 luglio 2018, n. 723).
Modifiche che avverranno dopo la pubblicazione in Gazzetta del
nuovo Regolamento di attuazione e che terranno conto delle
eventuali ulteriori modifiche che il legislatore dovesse apportare
al Codice dei contratti.
Nelle more, sono state fornite alcune specifiche indicazioni sul
bando tipo n. 1 (estendibili anche ai nn. 2 e 3). Più
precisamente:
- paragrafo 7.5 “Indicazione per i consorzi di cooperative e di
imprese artigiane e i consorzi stabili”, terzo capoverso, lett. b)
(pag. 21) non è conforme all’art. 1, comma 20, lett, l), l.
55/2019;
- paragrafo 8 “Avvalimento”, ottavo capoverso, (pag. 22), deve
ritenersi automaticamente sospeso, stante la previsione dell’art.
1, comma 18, l. 55/2019;
- il paragrafo 9 “Subappalto”, (pag. 22), non è conforme all’art.
1, comma 18, l. 55/2019 in quanto fino al 31 dicembre 2020 il
limite massimo della quota subappaltabile è pari al 40%
dell’importo complessivo del contratto. Devono, inoltre, ritenersi
automaticamente sospese le clausole in cui si fa riferimento alla
terna dei subappaltatori e ai controlli in sede di gara sui
subappaltatori, stante la previsione dell’art. 1, comma 18, l.
55/2019;
- paragrafo 15.2 “Documento di gara unico europeo” (pag. 31)
l’indicazione dei tre subappaltatori deve ritenersi automaticamente
sospesa, stante la previsione dell’art. 1, comma 18, l. 55/2019,
conseguentemente devono ritenersi sospeso sia l’obbligo di allegare
per ciascun subappaltatore la documentazione indicata nel
Bando-tipo sia le verifiche in sede di gara sui
subappaltatori;
- paragrafo 5 “Soggetti ammessi in forma singola e associata e
condizioni di partecipazione” e paragrafo 15.3.1 “Dichiarazioni
integrative”, punto 15, (pag. 12 e 34), il riferito agli operatori
economici ammessi al concordato preventivo di cui all’art. 186-bis
d.r. 267/1942 deve essere inteso alla norma (art. 186 bis) come
novellata dall’art. 2, l. 55/2019. Inoltre la clausola di cui al
citato punto 15 deve essere letta unitamente alla nuova previsione
dell’art. 110 d.lgs. 50/2016 ed in particolare dei commi 4 e 5,
come modificati dall’art. 2, l. 55/2019;
- paragrafo 19 “Svolgimento operazioni di gara…” e paragrafo 21
“Apertura delle buste B e C, - Valutazione delle offerte tecniche
ed economiche, primo capoverso, (pag. 43), devono essere letti alla
luce dell’art. 1, comma 2, l.55/2019, in virtù del quale le
stazioni appaltanti possono ora prevedere nei bandi che l’esame
delle offerte preceda la verifica dell’idoneità degli
offerenti;
- paragrafo 19 “Svolgimento operazioni di gara…”, terzo
capoverso, lett. d) (pag. 42) non è conforme alla previsione
dell’art. 1, comma 20, lett. d) l. 55/2019;
- paragrafo 20 “Commissione giudicatrice” primo capoverso, (pag.
43), per effetto della novella il periodo transitorio di cui
all’art. 216, comma 12, d.lgs. 50/2016 deve considerarsi in vigore,
salvo ulteriori sospensioni, fino al 31 dicembre 2020.
Inoltre, che il richiamo alle Linee guida n. 3, contenuto nel
predetto bando, in virtù di quanto previsto dall’art. 213, comma 27
octies del Codice, si deve intendere effettuato nei limiti di
compatibilità di queste ultime con le nuove disposizioni del codice
dei contratti pubblici.
È stato ricordato anche che l’art. 50 del Codice prevede
espressamente che le stazioni appaltanti inseriscono, nei bandi e
nelle lettere di invito, “nel rispetto dei principi dell’Unione
Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la
stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo
l’applicazione, da parte dell’aggiudicatario, dei contratti
collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. Al fine di coadiuvare le
stazioni appaltanti in tale attività, con delibera n. 114 del 13 febbraio 2019
l’ANAC ha approvato le Linee Guida n. 13 recanti
“La disciplina delle clausole sociali”, pertanto il
paragrafo 24 del Bando-tipo deve essere letto alla luce delle
predette Linee Guida.
A cura di Redazione
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