Il collaudo statico, disciplinato dal capitolo 9 delle Norme
Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e della relativa
Circolare applicativa 21 gennaio 2019, n.
7, è quella procedura finalizzata a valutare le
prestazioni delle opere e delle componenti strutturali comprese nel
progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi di
controllo competenti.
Il collaudo statico: come si esegue e adempimenti
In linea generale, il collaudo statico va eseguito in corso
d'opera, parallelamente alle attività del Direttore dei Lavori, ed
accompagna tutto l’iter della fase realizzativa di una costruzione
che non può essere posta in esercizio fino all'emissione da parte
del collaudatore del "certificato di
collaudo".
Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile
regolamentate dalle NTC, deve comprendere i seguenti
adempimenti:
- controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con
materiali regolamentati dal DPR 6 giugno 2001 n. 380, leggi n.
1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi;
- ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli
elementi strutturali ove il collaudatore sia nominato in corso
d’opera, e dell’opera nel suo complesso, con particolare riguardo
alle parti strutturali più importanti;
- esame dei certificati delle prove sui materiali,
articolato:
- nell’accertamento del numero dei prelievi effettuati e della sua
conformità alle prescrizioni contenute al Capitolo 11 delle
NTC;
- nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano
compatibili con i criteri di accettazione fissati nel Capitolo 11
delle NTC;
- esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel
ciclo produttivo, previsti al Capitolo 11 delle NTC;
- controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di
carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori;
- esame del progetto dell’opera, dell’impostazione generale,
della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico,
degli schemi di calcolo e delle azioni considerate;
- esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e
costruzione;
- esame della relazione a strutture ultimate del Direttore dei
lavori.
Infine, nell’ambito della propria discrezionalità, il
Collaudatore potrà richiedere di effettuare tutti quegli
accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per
formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della
collaudabilità dell’opera, quali in particolare:
- prove di carico;
- prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non
distruttivi;
- monitoraggio programmato di grandezze significative del
comportamento dell’opera da proseguire, eventualmente, anche dopo
il collaudo della stessa.
Il collaudo statico: i responsabili
L’ispezione dell’opera verrà eseguita alla presenza del
Direttore dei lavori e del Costruttore, confrontando in
contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il
costruito.
Il collaudo statico comprende anche:
- Adempimenti tecnici: volti alla formazione del
giudizio del Collaudatore sulla sicurezza e stabilità dell’opera
nel suo complesso, includendo le interazioni della struttura con il
terreno, le strutture di fondazione, le strutture in elevazione,
gli elementi non strutturali - qualora riportati negli elaborati
progettuali depositati agli organi di controllo -, nonché sulla
rispondenza ai requisiti prestazionali indicati in progetto, con
particolare riferimento alla vita nominale, alle classi d’uso, ai
periodi di riferimento e alle azioni sulle costruzioni.
- Adempimenti amministrativi: volti ad accertare
l’avvenuto rispetto delle procedure tecnico-amministrative previste
dalle normative vigenti in materia di strutture.
Il Collaudatore statico, pertanto, è tenuto ad effettuare:
- un controllo generale sulla regolarità delle procedure
amministrative seguite nelle fasi precedenti; si citano ad esempio:
il deposito presso gli uffici tecnici competenti, il rilascio
dell’autorizzazione sismica, quando prevista, etc.;
- l’ispezione generale dell’opera nelle varie fasi costruttive
degli elementi strutturali, con specifico riguardo alle strutture
più significative, da confrontare con il progetto depositato di cui
al punto a), conservato in cantiere; la ricognizione generale deve
avvenire alla presenza del Direttore dei lavori e del
rappresentante del Costruttore; per ciascuna visita di ispezione
deve essere redatto un apposito verbale controfirmato dagli
intervenuti alla visita e trasmesso al Committente; i diversi
verbali devono essere poi allegati al Certificato di collaudo
statico;
- l’esame dei certificati relativi alle prove sui materiali;
detto esame deve essere finalizzato a verificare che:
- il numero dei prelievi effettuati sia coerente con le dimensioni
della struttura;
- il laboratorio che ha emesso i certificati sia in possesso
dell’autorizzazione prevista dall’art.59 del D.P.R. n.380/2001;
- i certificati siano conformi alle relative indicazioni fornite
dal Capitolo 11 delle NTC. In particolare occorre verificare: che
nel certificato sia chiaramente indicato il cantiere di cui
trattasi, che sia riportato il nominativo del Direttore dei lavori,
che vi sia la conferma che il Direttore dei lavori ha regolarmente
sottoscritto la richiesta di prove al laboratorio, che siano
indicati gli estremi dei verbali di prelievo dei campioni;
- i risultati delle prove rispondano ai criteri di accettazione
fissati dalle norme tecniche, in particolare di quelle del Capitolo
11 delle NTC e della Circolare;
- l’acquisizione e l’esame della documentazione di origine
relativa a tutti gli eventuali materiali e prodotti, previsti in
progetto, soggetti alla qualificazione di cui al Capitolo 11,
paragrafo 11.1, punti A), B) e C) delle NTC; in particolare, nel
caso di strutture dotate di dispositivi di isolamento sismico e/o
di dissipazione, il certificato di collaudo statico deve prevedere
l’acquisizione dei relativi documenti di origine, forniti dal
produttore e dei certificati relativi:
- alle prove sui materiali;
- alla qualificazione dei dispositivi utilizzati;
- alle prove di accettazione in cantiere disposte dal Direttore dei
Lavori. In tal caso è fondamentale il controllo della posa in opera
dei dispositivi, del rispetto delle tolleranze e delle modalità di
posa prescritte in fase di progetto.
I contenuti del Certificato di collaudo statico
La parte finale del collaudo riguarda il rilascio da parte del
Collaudatore del Certificato di collaudo statico,
nel quale deve attestare esplicitamente la collaudabilità o meno
delle strutture. È, infatti, possibile che nel caso in cui il
Collaudatore riscontri criticità tali da compromettere le
prestazioni dell’opera, esclusa ogni possibilità di risolvere (da
parte del Committente, del Costruttore, del Direttore dei Lavori e
del Progettista) le criticità rilevate, il Certificato di collaudo
statico riporta la motivata non collaudabilità delle strutture.
I contenuti del Certificato di collaudo statico devono
prevedere:
- una relazione sul progetto strutturale, sui documenti esaminati
e sulle eventuali attività integrative svolte;
- i verbali delle visite effettuate, con la descrizione delle
operazioni svolte;
- la descrizione dell’eventuale programma di monitoraggio, di cui
devono essere indicati tempi, modi e finalità, che il Collaudatore
stesso ritenga necessario prescrivere al Committente;
- le risultanze del processo relativo alle eventuali prove di
carico eseguite;
- le eventuali raccomandazioni/prescrizioni al Committente e al
Direttore dei Lavori, quando previsto dalle vigenti norme, in
ordine alla futura posa in opera di elementi non strutturali e/o
impianti;
- il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle
strutture, anche ai fini della relativa manutenzione.
Per le costruzioni esistenti, il collaudo statico deve essere
redatto per gli interventi di adeguamento e miglioramento,
applicando i criteri di collaudo statico relativi alle nuove opere,
salvo quanto aggiunto, desumibile e/o diversamente indicato nel
Capitolo 8 delle NTC e nel relativo Capitolo della Circolare.
Per gli interventi locali nelle costruzioni esistenti, le norme
vigenti non prevedono il collaudo statico; è raccomandata comunque
la redazione di una Relazione sugli interventi eseguiti, a cura del
Direttore dei Lavori.
Normativa di riferimento:
In allegato il capito 9 delle NTC coordinato con il relativo
capitolo della Circolare applicativa. Se vuoi avere il testo delle
NTC 2018 coordinato paragrafo per paragrafo con la Circolare n.
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A cura di Redazione
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