PRESENTAZIONE TRASLATA AL 22 OTTOBRE

20/09/2007

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 17 settembre scorso, ha annunciato il differimento al 20 ottobre 2007 (ma visto che il 20 ottobre cade di sabato e che il 21 ottobre è domenica, la scadenza viene traslata al 22 ottobre) del termine, originariamente fissato per il 20 settembre 2007, per la presentazione, in via telematica, dell'istanza di rimborso forfetaria dell'IVA non detratta sulle autovetture aziendali e professionali (da redigersi sul modello approvato con il provvedimento Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2007).
I contribuenti interessati ai rimborsi Iva auto a seguito della sentenza Ue dello scorso anno avranno un mese di tempo in più per presentare la domanda all'Agenzia delle Entrate la proroga sarà resa ufficiale con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in via diperfezionamento.
La proroga è stata decisa per venire incontro alle esigenze dei contribuenti interessati che hanno rappresentato alcune difficoltà legate alla determinazione dell'ammontare da chiedere in rimborso.

Con l’occasione, ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 17 settembre 2007 n. 51, recante: “Soggetti non residenti - Richiesta di rimborso dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis 1, lett. c) e d) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278.” ha precisato che il rimborso Iva auto relativo alla sentenza Ue dello scorso anno spetta anche ai soggetti non residenti che sono privi di un rappresentante legale in Italia e che non si sono identificati direttamente.
L'Agenzia delle Entrate nella citata circolare chiarisce che tali contribuenti devono presentare domanda al centro operativo di Pescara entro il termine previsto dalla legge.
Gli interessati dovranno allegare alla domanda gli originali delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione nonché una attestazione rilasciata dall'amministrazione dello Stato membro comprovante la qualità di soggetto d'imposta del richiedente.
La domanda di rimborso potrà essere presentata direttamente o inviata per posta utilizzando il modello indicato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia del 22 febbraio scorso.

A cura di Paolo Oreto


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