Ecobonus: La Cassazione ribadisce il diritto delle società immobiliari a detrarre il 55%

18/11/2019

La Corte di Cassazione, sezione civile, con la sentenza n. 29164 del 12 novembre 2019 ha respinto un ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 890/06/2018, depositata il 17.05.2018 dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che, confermando la pronuncia di primo grado favorevole al contribuente, accoglieva il ricorso avverso una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 ter, d.P.R. n. 600/1973, con la quale erano recuperate le detrazioni, relative all'anno d'imposta 2009, per le agevolazioni fiscali riconosciute dall'art. 1, co. 344, I. n. 296/2006, con interessi e sanzioni.

Secondo quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, le detrazioni recuperate riguardavano interventi di riqualificazione energetica, con sostituzione di infissi vecchi, presso immobili della società concessi in locazione a terzi, e pertanto qualificabili come "beni merce". L'Ufficio, anche sulla base di circolari e risoluzioni interpretative della normativa (in particolare le risoluzioni n. 340/E e 303 del 2008), sosteneva la non spettanza della agevolazione per le opere di riqualificazione eseguite su beni merce, a differenza di quanto riconoscibile per gli interventi eseguiti su beni strumentali dell'impresa. Di contro la società sosteneva che la detrazione del 55% delle spese sostenute per la sostituzione degli infissi con nuovi prodotti a vetrocamera rispettanti specifici standards fosse applicabile alla totalità degli immobili, senza distinzione tra beni merce e beni strumentali dell'impresa.

Seguiva il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo con la sentenza n. 327/01/2015, con cui erano accolte le ragioni della contribuente. L'Agenzia proponeva appello, che era rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

La Corte di Cassazione la ratio legis del bonus fiscale relativo al caso di specie, che traspare con chiarezza dal testo normativo, consiste nell'intento d'incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle "persone fisiche", "non titolari di reddito d'impresa" ed ai titolari di "reddito d'impresa", incluse ovviamente le società), alla generalizzata operatività della detrazione d'imposta.

Aggiunge, nella sentenza, la Corte di cassazione che l'art. 1, co. 344 (Finanziaria 2007) non mostra alcuna differenza oggettiva e riconosce la detrazione d'imposta per gli interventi di risparmio energetico "per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente" e che il comma 20 della legge n. 244/2007 (art.1) recepisce le modalità applicative del d.m. 19/02/2007, che, all'art. 2, co. 1, lett. b), si riferisce senza distinzioni ai soggetti titolari di redditi d'impresa.

In conclusione, dunque, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso affermando il seguente principio di diritto: «Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all'artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell'economia e delle

Finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.».

In ogni caso, in atto, l’Agenzia delle Entrate, nell’edizione del mese di marzo di quest’anno della guida al risparmio energetico escludono la detrazione per gli immobili locati o in comodato. Per l’Agenzia possono fruire di questa agevolazione soltano i fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale mentre sono esclusi dall’agevolazione quelli locati o dati in comodato a terzi dalle immobiliari di gestione. Ma, come accertato dalla Corte di Cassazione tale interpretazione dell’Agenia delle Entrate non ha alcun fondamento normativo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

 



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