Installazione impianti fotovoltaici, detrazioni fiscali e sconto in fattura: per l'AGCM il Decreto Crescita è anticoncorrenziale

22/11/2019

Decreto crescita e sconto in fattura ancora nell'occhio del ciclone dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Dopo la segnalazione del 17 giugno 2019 inviata a Camera, Senato e Consiglio dei Ministri in merito alle criticità concorrenziali derivanti dall’art. 10 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (cd. Decreto Crescita), precedente alla legge di conversione, è arrivata una nuova segnalazione.

Questa volta l'attenzione dell'AGCM si è spostata sulle criticità concorrenziali derivanti dall’art. 10, comma 3-ter, del Decreto crescita convertito dalla Legge n. 58/2019 e in vigore dal 30 giugno 2019. Ricordiamo che l'art. 10, comma 3-ter prevede che per gli interventi di cui all’articolo 16 -bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quindi per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell’intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusala cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

A questa norma è seguito il Provvedimento Agenzia delle Entrate 31 luglio 2019, n. 660057 che ha definito le modalità attuative relative anche alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Nonostante l'AGCM apprezzi lo sforzo profuso dal Legislatore nazionale volto a favorire, anche attraverso lo strumento dell’agevolazione fiscale, lo sviluppo di energie “green” e rinnovabili, e quindi l’installazione di impianti fotovoltaici, l’Autorità ha ritenuto opportuno evidenziare i possibili effetti distorsivi della concorrenza, alla luce della attuale configurazione della struttura dell’offerta della fornitura e installazione di impianti fotovoltaici.

Entrando nel dettaglio, da una parte il citato articolo 10, comma 3-ter, ha riconosciuto ai soggetti beneficiari della detrazione prevista dal T.U. e successive modifiche, la possibilità di optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi; dall'altra il citato Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019, con il quale, equiparando in via analogica le modalità di fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici a quelle previste per gli interventi nelle aree a rischio sismico, ha previsto che il cessionario del credito possa recuperare detto credito esclusivamente mediante compensazione fiscale di debiti pregressi, senza previsione di alcun tetto annuale.

Come evidenziato dall'Autorità di vigilanza, la cessione del credito definita dalla norma primaria, unitamente a modalità di recupero mediante meccanismi di compensazione del credito ceduto, così come espressamente previsto dal Provvedimento attuativo, possono favorire lo sviluppo del mercato, purché non risultino discriminatori dell’offerta.

In concreto, però, il descritto corpus normativo è nel suo complesso distorsivo delle dinamiche di mercato, in quanto la prevista modalità di fruizione da parte dei clienti finali delle agevolazioni fiscali individua di fatto vantaggi competitivi in capo solo ad alcune imprese, in ragione delle loro caratteristiche soggettive.

Lo strumento della cessione del credito nel caso di interventi di installazione di impianti fotovoltaici è previsto nella norma primaria la quale nulla prevede in ordine alle modalità di recupero di detto credito da parte del cessionario. In questo contesto il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, in analogia a quanto disposto espressamente dalla norma per il sismabonus e l’ecobonus, stabilisce per le imprese la possibilità di compensare con i propri debiti fiscali i crediti acquisiti, espressamente prevedendo altresì che non si applichino i limiti di legge per dette compensazioni.

A tale riguardo, in ragione della possibilità di compensare fiscalmente il credito acquisito senza limiti, la cessione del credito d’imposta si traduce nei fatti in un vantaggio competitivo differenziale in favore delle imprese di maggiore dimensione e/o grandi trader di energia. Esse, infatti, oltre a disporre di una ampia liquidità come pure di una rilevante capacità di ricorrere al credito bancario e/o di imporre il timing dei pagamenti ai propri fornitori per colmare i gap di liquidità connessi con l’acquisizione dei crediti, sono anche strutturalmente favorite nella possibilità di recuperare il credito in compensazione fiscale in ragione del fatto che sono tipicamente grandi debitrici fiscali. Diversamente, le imprese attualmente protagoniste dell’offerta dei servizi di installazione di pannelli fotovoltaici sono imprese di piccola dimensione, che strutturalmente si trovano in credito d’imposta, in ragione del regime IVA differenziato per l’acquisto dei macchinari e la fornitura dei servizi. Lo strumento della cessione del credito con recupero a compensazione è per queste ultime di difficile, se non di impossibile, utilizzo.

In tal modo, il corpus normativo delineato, favorendo i soli operatori economici di grandi dimensioni nuovi entranti sul mercato, tipicamente le multiutilities, in danno delle piccole e medie imprese, appare idoneo a introdurre ingiustificati meccanismi di alterazione della struttura dell’offerta in senso concentrativo, senza che, per le caratteristiche dei servizi offerti e della natura dei costi sottesi, vi sia evidenza di vantaggi per i consumatori finali.

In conclusione, l’Autorità ritiene che l’intero corpus normativo possa generare un’indebita distorsione nell’offerta dei servizi di installazione di impianti fotovoltaici, con evidenti ricadute negative in danno dei consumatori che vedrebbero significativamente ridotta la loro libertà di scelta. Per tale motivo, l'AGCM auspica che gli organi in indirizzo vogliano tenere in debita considerazione le considerazioni formulate. In particolare, pur preservando lo strumento della cessione del credito quale misura utilmente volta a incentivare i diversi interventi in materia di efficientamento energetico mediante l’acquisizione di immediati vantaggi per il consumatore, occorre che essi provvedano a vagliare opportune modifiche alle concrete modalità di recupero dei crediti acquisiti da parte dei cessionari che siano neutrali rispetto alle diverse caratteristiche delle imprese coinvolte, ad esempio, riguardo al caso di specie, prevedendo espressamente, in sede di modifica della norma primaria, l’impossibilità di una compensazione fiscale del credito ceduto senza alcun limite.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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