È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21
novembre 2019 il Decreto Ministero dell'Interno 8 novembre
2019 recante "Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e
l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati
da combustibili gassosi".
Il decreto si compone di 6 articoli e 2 allegati:
- Art. 1 - Campo di applicazione
- Art. 2 - Obiettivi
- Art. 3 - Disposizioni tecniche
- Art. 4 - Impiego dei prodotti per uso
antincendio
- Art. 5 - Disposizioni per gli impianti
esistenti
- Art. 6 - Disposizioni finali
Allegati al nuovo decreto ci sono:
- l'Allegato 1 che contiene:
- Sezione 1 - Termini e definizioni
- Sezione 2 - Disposizioni comuni
- Sezione 3 - Apparecchi per la climatizzazione di edifici ed
ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua
calda surriscaldata e/o vapore
- Sezione 4 - Generatori di aria calda e scambio diretto
- Sezione 5 - Nastri radianti e moduli a tubi radianti
- Sezione 6 - Impianti per la cottura del pane e di altri
prodotti simili (forni) ed altri lavoratori artigiani, per il
lavaggio biancheria e per la sterilizzazione
- Sezione 7 - Impianti per la cottura di alimenti (cucine) e
lavaggio stoviglie, anche nell'ambito dell'ospitalità
professionale, di comunità e ambiti similari
- Sezione 8 - Apparecchi di riscaldamento di tipo "A" realizzati
con diffusori radianti ad incandescenza
- l'Allegato 2 - Elenco non esaustivo delle
specifiche tecniche adottate dagli enti di normazione,
caratterizzanti le configurazioni più usuali e significative,
costituenti regola dell'arte.
Con il decreto vengono definite le disposizioni per la
progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la
produzione di calore civili extradomestici di portata termica
complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi
della 1a, 2a e 3a famiglia con
pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:
- climatizzazione di edifici e ambienti;
- produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
- cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri
laboratori artigiani;
- lavaggio biancheria e sterilizzazione;
- cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche
nell'ambito dell'ospitalità professionale, di comunità e ambiti
similari.
La nuova regola tecnica non si applica a:
- impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in
cicli di lavorazione industriale;
- impianti di incenerimento;
- impianti costituiti da stufe catalitiche;
- impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di
quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad
incandescenza.
Più apparecchi alimentati a gas, di seguito denominati
apparecchi, installati nello stesso locale, ovvero in locali
direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un
unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate
termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora detta somma
sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola
portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene
ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di
applicazione del presente decreto. All'interno di una unità
immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata
termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di
portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi
di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori
individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i
lavabiancheria. Gli impianti del gas a cui tali apparecchi sono
collegati devono essere comunque realizzati nel rispetto delle
norme tecniche vigenti ad essi applicabili o di specifiche tecniche
ad esse equivalenti.
Più apparecchi installati all'aperto non costituiscono un unico
impianto.
Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di
raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla
salvaguardia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicurezza
dei soccorritori, contro i rischi di incendio ed esplosione, gli
impianti di cui all'articolo precedente devono essere realizzati in
modo da:
- evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile
gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi
di installazione e nei locali direttamente comunicanti con
essi;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle
persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini
a quelli contenenti gli impianti;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare
in condizioni di sicurezza.
Impiego dei prodotti per uso antincendio
I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di
applicazione del nuovo decreto, sono:
- identificati univocamente sotto la responsabilità del
fabbricante secondo le procedure applicabili;
- qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso
previsto;
- accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal
responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e
verifica della documentazione di identificazione e
qualificazione.
L'impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli
stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono
rispondenti alle prestazioni richieste dal nuovo decreto e se:
- sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
- sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione
di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali
applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di
informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
- qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente
commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in
Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo
SEE e in esso legalmente commercializzati, per l'impiego nelle
stesse condizioni che permettono di garantire un livello di
protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a
quello previsto nella regola tecnica allegata al presente
decreto.
Disposizioni per gli impianti esistenti
Gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle presenti
disposizioni ad eccezione:
- degli impianti esistenti alla data di emanazione del decreto e
di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai
competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base
alla previgente normativa, per i quali non è richiesto alcun
adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché
non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e
purché realizzata una sola volta.
- degli impianti esistenti alla data di emanazione del decreto e
di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in
conformità alla previgente normativa, per i quali non è richiesto
alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica,
purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato
una sola volta e tale da non comportare il superamento della
portata termica oltre i 116 kW.
A cura di Redazione
LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata