Impianti di produzione di calore alimentati da combustibili gassosi: in Gazzetta la Regola tecnica di prevenzione incendi

25/11/2019

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2019 il Decreto Ministero dell'Interno 8 novembre 2019 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi".

Il decreto si compone di 6 articoli e 2 allegati:

  • Art. 1 - Campo di applicazione
  • Art. 2 - Obiettivi
  • Art. 3 - Disposizioni tecniche
  • Art. 4 - Impiego dei prodotti per uso antincendio
  • Art. 5 - Disposizioni per gli impianti esistenti
  • Art. 6 - Disposizioni finali

Allegati al nuovo decreto ci sono:

- l'Allegato 1 che contiene:

  • Sezione 1 - Termini e definizioni
  • Sezione 2 - Disposizioni comuni
  • Sezione 3 - Apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua calda surriscaldata e/o vapore
  • Sezione 4 - Generatori di aria calda e scambio diretto
  • Sezione 5 - Nastri radianti e moduli a tubi radianti
  • Sezione 6 - Impianti per la cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri lavoratori artigiani, per il lavaggio biancheria e per la sterilizzazione
  • Sezione 7 - Impianti per la cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell'ambito dell'ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari
  • Sezione 8 - Apparecchi di riscaldamento di tipo "A" realizzati con diffusori radianti ad incandescenza

- l'Allegato 2 - Elenco non esaustivo delle specifiche tecniche adottate dagli enti di normazione, caratterizzanti le configurazioni più usuali e significative, costituenti regola dell'arte.

Con il decreto vengono definite le disposizioni per la progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:

  • climatizzazione di edifici e ambienti;
  • produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
  • cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
  • lavaggio biancheria e sterilizzazione;
  • cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell'ambito dell'ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.

La nuova regola tecnica non si applica a:

  • impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
  • impianti di incenerimento;
  • impianti costituiti da stufe catalitiche;
  • impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.

Più apparecchi alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora detta somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del presente decreto. All'interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria. Gli impianti del gas a cui tali apparecchi sono collegati devono essere comunque realizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti ad essi applicabili o di specifiche tecniche ad esse equivalenti.

Più apparecchi installati all'aperto non costituiscono un unico impianto.

Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicurezza dei soccorritori, contro i rischi di incendio ed esplosione, gli impianti di cui all'articolo precedente devono essere realizzati in modo da:

  • evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi;
  • limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
  • limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti;
  • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Impiego dei prodotti per uso antincendio

I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del nuovo decreto, sono:

  • identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili;
  • qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
  • accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

L'impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal nuovo decreto e se:

  • sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
  • sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
  • qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto nella regola tecnica allegata al presente decreto.

Disposizioni per gli impianti esistenti

Gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle presenti disposizioni ad eccezione:

  • degli impianti esistenti alla data di emanazione del decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, per i quali non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.
  • degli impianti esistenti alla data di emanazione del decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, per i quali non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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