Codice dei contratti e nuovo Regolamento unico: le deroghe al principio di rotazione

26/11/2019

Dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), una delle norme che ha portato maggiore carico di lavoro per la giustizia amministrativa è quella relativa all'applicazione del principio di rotazione.

Carico di lavoro che dovrebbe ormai essere stato ridotto grazie ai diversi interventi dei TAR e del Consiglio di Stato che hanno definito una disciplina applicativa unica che è stata di fatto inserita all'interno del nuovo schema di Regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione all'esame della Commissione di esperti di Porta Pia.

L'art. 9 del nuovo Regolamento mette fine, infatti, ai dubbi scaturiti poi in ricorsi e sentenze, circa l'applicabilità del principio di rotazione alle procedure sottosoglia. Viene, infatti, previsto che al principio di rotazione devono rispondere solo ed esclusivamente gli affidamenti e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture con le procedure di cui all’articolo 36 lettere a), b), c) e c-bis) del codice, ovvero:

  • affidamenti diretti senza consultazione di due o più operatori economici (lett a));
  • affidamenti diretti previa consultazione di 3 preventivi per i lavori e 5 operatori economici per servizi e forniture (lett b));
  • procedure negoziate previa consultazione di almeno 10 operatori economici (lett c));
  • procedure negoziate previa consultazione di almeno 15 operatori economici (lett c-bis)).

Sono, quindi, escluse dall'applicazione del principio di rotazione le procedure aperte, così chiarito recentemente dalla Sezione Seconda Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza 4 novembre 2019, n. 12614.

Il nuovo Regolamento chiarisce pure che la rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa avente la stessa prestazione principale rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Ai fini della rotazione, la stazione appaltante, con proprio provvedimento, può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico e in relazione al settore merceologico e alle prestazioni principali. In tale caso la rotazione si applica con riferimento a ciascuna fascia e settore.

Il regolamento definisce anche le deroghe al principio di rotazione, su cui era intervenuto il Consigliere del TAR per la Toscana Riccardo Giani con un intervento dal titolo "II principio di rotazione nell'aggiudicazione degli appalti pubblici". In particolare, il nuovo regolamento prevede la possibilità di deroga in casi eccezionali e debitamente motivati con riferimento alla particolare struttura del mercato e alla riscontrata effettiva assenza di alternative. In questi casi l’esecutore uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto, tenuto conto altresì del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto. In casi motivati dalla particolare struttura del mercato ovvero dalle caratteristiche dei fabbisogni da soddisfare, l’operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento può essere reinvitato.

È, infine, consentito derogare alla rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro previa motivazione nella determina a contrarre o in atto equivalente.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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